Sez. 1, Ordinanza n. 1486 del 21/01/2025 (Rv. 673595-01)
FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI | Giudizi di separazione e divorzio - Provvedimenti temporanei e urgenti - Statuizioni contenenti "sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori" - Ordinanza di reclamo - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Rinvio operato dall'art. 473-bis.24, comma 5, c.p.c. - Ambito applicativo. IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE - In genere.
FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI
A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022, nei giudizi di separazione e divorzio, la decisione assunta in sede di reclamo contro l'ordinanza che ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti all'esito dell'udienza di comparizione è ricorribile per cassazione qualora riguardi, tra l'altro, statuizioni contenenti "sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori", poiché il rinvio operato dall'art. 473-bis.24, comma 5, c.p.c. ai "casi" di cui al precedente comma 2 dello stesso articolo (nel testo previgente rispetto alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 164 del 2024), per individuare i provvedimenti nei confronti dei quali è ammessa l'impugnazione in sede di legittimità, non è riferito al tipo dei provvedimenti ivi menzionati, ma al contenuto delle statuizioni ivi riportate.
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149, Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 24, Decreto Legisl. 31/10/2024 num. 164, Costituzione art. 111 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)