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Sez. 1, Sentenza n. 759 del 18/03/1971 (Rv. 350578 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - LIMITI DI VALORE - AMMISSIONE DELLA PROVA OLTRE I LIMITI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATO ESERCIZIO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITI - ESAME DI QUESTIONI NON SOLLEVATE DALLA PARTE INTERESSATA - DOVERE DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1971-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350578-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - LIMITI DI VALORE - AMMISSIONE DELLA PROVA OLTRE I LIMITI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATO ESERCIZIO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITI - ESAME DI QUESTIONI NON SOLLEVATE DALLA PARTE INTERESSATA - DOVERE DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA.*

La facolta prevista dall'art 2721 cod civ di ammettere la prova testimoniale oltre il limite di valore stabilito nel primo comma, e riservata al giudizio insindacabile del giudice di merito, il quale, quando non ritenga di esercitarla, deve solo dimostrare di avere tenuto conto della situazione prospettata dalla parte che invocava la prova. Attesi tali limiti dell'Obbligo di motivazione, il giudice, per escludere l'ammissibilita della prova, non ha il dovere di esaminare questioni che non siano state sollevate dalla parte interessata all'espletamento del mezzo istruttorio. (V 59'70, mass n 344712' 604'69, mass n 338822).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)