Sez. 6, Sentenza n. 33068 del 06/05/2003 Ud. (dep. 05/08/2003) Rv. 226566 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE | Elemento soggettivo - Dolo intenzionale - Concomitante perseguimento di un interesse pubblico - Qualificazione dell'interesse pubblico - Configurabilità del reato - Esclusione - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE
In tema di abuso di ufficio, nella formulazione dell'art.323 cod. pen. introdotta dalla legge 16 luglio 1997, n.234, l'uso dell'avverbio "intenzionalmente" per qualificare il dolo ha voluto limitare il sindacato del giudice penale a quelle condotte del pubblico ufficiale dirette, come conseguenza immediatamente perseguita, a procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad arrecare un ingiusto danno. Ne deriva che, qualora nello svolgimento della funzione amministrativa il pubblico ufficiale si prefigga di realizzare un interesse pubblico legittimamente affidato all'agente dell'ordinamento, (non un fine privato per quanto lecito, non un fine collettivo, né un fine privato di un ente pubblico e nemmeno un fine politico), pur giungendo alla violazione di legge e realizzando un vantaggio al privato, deve escludersi la sussistenza del reato (in applicazione di tale principio la Corte ha ravvisato l'assenza dell'elemento soggettivo nella condotta del sindaco di un comune che aveva rilasciato un'autorizzazione sanitaria ad un ristoratore non abilitato allo scopo di perseguire il fine pubblico di far fronte ad una situazione emergenziale in occasione di un importante evento turistico del Comune).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Legge 16/07/1997 num. 234 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)