Sez. 3, Sentenza n. 12315 del 04/12/1998 (Rv. 521409 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - NOTIFICAZIONE | Modificazione eseguita in luogo diverso dalla residenza del debitore - Conseguenze - Nullità - Rimedi - Opposizione agli atti esecutivi - Necessità.
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - NOTIFICAZIONE
La notificazione dell'atto di pignoramento, se compiuta in luogo diverso dalla residenza del debitore, non è inesistente, ma nulla, e come tale deve essere fatta valere nel termine di cinque giorni dalla conoscenza dell'atto: conoscenza che, nel caso di pignoramento di bene immobile appartenente a più comproprietari, ben può essere acquisita mediante la notificazione dell'atto di avviso dell'avvenuto pignoramento, ai sensi dell'art. 599 comma secondo cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 599 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)