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Sez. 3, Sentenza n. 12315 del 04/12/1998 (Rv. 521409 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - NOTIFICAZIONE | Modificazione eseguita in luogo diverso dalla residenza del debitore - Conseguenze - Nullità - Rimedi - Opposizione agli atti esecutivi - Necessità.
Stato
decisa il 1998-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521409-01

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - NOTIFICAZIONE

La notificazione dell'atto di pignoramento, se compiuta in luogo diverso dalla residenza del debitore, non è inesistente, ma nulla, e come tale deve essere fatta valere nel termine di cinque giorni dalla conoscenza dell'atto: conoscenza che, nel caso di pignoramento di bene immobile appartenente a più comproprietari, ben può essere acquisita mediante la notificazione dell'atto di avviso dell'avvenuto pignoramento, ai sensi dell'art. 599 comma secondo cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 599 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)