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Sez. 3, Sentenza n. 662 del 27/02/1969 (Rv. 338917 - 01)

COMODATO - IN GENERE - USUCAPIONE DEL BENE DA PARTE DI UN TERZO - IRRILEVANZA - OBBLIGO DEL COMODATARIO DI RESTITUZIONE DELLA COSA AL COMODANTE - ESTINZIONE - ESCLUSIONE - INADEMPIMENTO - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1969-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338917-01

COMODATO - IN GENERE - USUCAPIONE DEL BENE DA PARTE DI UN TERZO - IRRILEVANZA - OBBLIGO DEL COMODATARIO DI RESTITUZIONE DELLA COSA AL COMODANTE - ESTINZIONE - ESCLUSIONE - INADEMPIMENTO - EFFETTI.*

La distinzione tra diritti reali e rapporti obbligatori e tale da consentire che un bene determinato costituisca oggetto di un rapporto obbligatorio (nella specie, comodato) tra soggetti nessuno dei quali sia titolare di un diritto reale su di esso. Pertanto, se, nel corso di un rapporto di comodato, il bene viene usucapito da un terzo, questo fatto non incide direttamente sui rapporti tra comodante e comodatario, ne impedisce che quest'ultimo venga condannato, al termine del comodato, a restituire il bene ricevuto gratuitamente in uso. L'usucapione da parte di un terzo non e un fatto estintivo dell'obbligazione sancita dall'art. 1809 cod.civ., e l'inadempimento del comodatario non puo trovare in essa alcuna giustificazione, onde egli rimane soggetto alle sanzioni previste dagli artt. 1218 e segg. cod. civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1803, Cod. Civ. art. 1809

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)