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Sez. 1, Sentenza n. 3210 del 02/10/1954 (Rv. 881881 - 01)

MARCHIO - BREVETTO - PRODOTTI TUTELATI - ESTENSIONE AI PRODOTTI AFFINI - ESTREMI. MARCHIO - USO COME MARCHIO DELL'INSEGNA O EMBLEMA ALTRUI - DIVIETO CONFONDIBILITÀ DEI PRODOTTI - PRESUPPOSTO IRRILEVANTE. MARCHIO - PREUSO - ESTREMI - PROVA.
Stato
decisa il 1954-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/881881-01

MARCHIO - BREVETTO - PRODOTTI TUTELATI - ESTENSIONE AI PRODOTTI AFFINI - ESTREMI. MARCHIO - USO COME MARCHIO DELL'INSEGNA O EMBLEMA ALTRUI - DIVIETO CONFONDIBILITÀ DEI PRODOTTI - PRESUPPOSTO IRRILEVANTE. MARCHIO - PREUSO - ESTREMI - PROVA.

Il marchio, considerato dalla legge come il segno distintivo di un'industria o di un commercio e non come il segno distintivo delle singole cose che di quella industria o di quel commercio costituiscono i prodotti, copre non solo i prodotti per i quali è concesso, ma anche tutti quelli affini. Sono affini quei prodotti che, per la loro intrinseca natura o per la loro destinazione alla stessa clientela, siano ricollegabili al prodotto coperto dal marchio, siano cioè riconducibili alla categoria o meglio al genere di quello protetto dal marchio, intesa la nozione di genere non in senso astratto e indeterminato, ma con riferimento alla concreta utilizzazione del prodotto tutelato. Il divieto di usurpare la ragione sociale o denominazione di una società e di usare come marchio i segni distintivi ed individuanti che altri legittimamente adopera come ditta, insegna o emblema, divieto sancito dall'art.14 del d.21 giugno 1942 n.929, non è subordinato alla confondibilità dei prodotti, a differenza di quanto dispongono gli art.2564 e 2568 cod.civ., in ordine alle modificazioni da apportare alla ditta e all'insegna, ove esse siano uguali o simili a quella usata da altro imprenditore. Il preuso, che toglie carattere di novità e potere individualizzante ad una parola o segno distintivo di un prodotto, oggetto di un marchio deve essere pacifico, pubblico ed univoco. Chi oppone il preuso, anche in via di semplice eccezione contro la dedotta contraffazione del marchio deve dimostrare che prima della trascrizione del marchio, altri produttori si valevano dello stesso segno distintivo; tale dimostrazione non può ritenersi assolta con il semplice riferimento ad altri brevetti contenenti il medesimo segno distintivo per prodotti diversi e ben determinati.

Riferimenti normativi: Legge 21/06/1942 num. 929 art. 14, Cod. Civ. art. 2571

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)