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Sez. 2, Sentenza n. 3503 del 23/04/1997 (Rv. 503880 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - A MISURA | A corpo - Criteri distintivi - Individuazione - Apprezzamento in concreto della natura del contratto da parte del giudice di merito - Incensurabilità.
Stato
decisa il 1997-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503880-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - A MISURA

Il criterio fondamentale di distinzione tra vendita a misura e vendita a corpo sta in ciò che nella prima la determinazione dei confini della cosa venduta è effettuata attraverso la misurazione mentre la seconda è caratterizzata dalla determinazione e delimitazione del bene in modo che esso resti identificato indipendentemente dalla misura. Il relativo apprezzamento implicando valutazione della volontà contrattuale è incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1537, Cod. Civ. art. 1538

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)