Sez. 6, Sentenza n. 12002 del 03/06/1977 Ud. (dep. 29/09/1977) Rv. 136877 - 01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - IN GENERE - EFFICACIA DELLA SENTENZA DI NULLITA DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - EFFICACIA DAL MOMENTO DELLA DELIBAZI- ONE.*
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - IN GENERE - EFFICACIA DELLA SENTENZA DI NULLITA DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - EFFICACIA DAL MOMENTO DELLA DELIBAZI- ONE.*
Fino a quando il matrimonio non venga dichiarato nullo o annullato i coniugi non perdono la loro qualita e continuano, quindi, ad essere vincolati agli obblighi che da esso discendono, compresi quelli della coabitazione e della reciproca assistenza. Non ha alcuna Rilevanza, pertanto, il fatto che la sentenza ecclesiastica di nullita abbia effetto ex tunc, e che tale effetto divenga efficace nell'ordinamento giuridico statuale in seguito al procedimento di delibazione, poiche, nel frattempo, con riguardo alla norma penale, rimane integro il vincolo derivante dal coniugio.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)