Sez. 1 - , Ordinanza n. 13604 del 17/05/2023 (Rv. 667630 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione sussidiaria - Revoca del provvedimento - Presupposti - Novità o modifica delle circostanze - Necessità - Insussistenza “ab origine” - Esclusione - Ragioni - Obbligo di impugnazione del Ministero - Finalità.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
La revoca della protezione sussidiaria presuppone il venir meno o il mutamento delle circostanze che hanno indotto il riconoscimento della protezione sussidiaria, mentre non può fondarsi sulla loro insussistenza "ab origine", dovendo in tal caso il Ministero procedere all'impugnazione del provvedimento non condiviso, onde impedire la formazione del giudicato.
Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 15, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)