Sez. 1, Sentenza n. 633 del 23/01/1987 (Rv. 450349 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - MAGGIOR DANNO - PROVA - RICORSO DEL GIUDICE AD ELEMENTI PRESUNTIVI FONDATI SU CONDIZIONI E QUALITÀ DELL'ISTANTE - ONERE DEL CREDITORE DI ALLEGAZIONE DEL PREGIUDIZIO PATRIMONIALE IN CONCRETO SOFFERTO - SUSSISTENZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - MAGGIOR DANNO - PROVA - RICORSO DEL GIUDICE AD ELEMENTI PRESUNTIVI FONDATI SU CONDIZIONI E QUALITÀ DELL'ISTANTE - ONERE DEL CREDITORE DI ALLEGAZIONE DEL PREGIUDIZIO PATRIMONIALE IN CONCRETO SOFFERTO - SUSSISTENZA.*
Con riguardo ai debiti di valuta, ed al fine del riconoscimento in favore del creditore, a norma dell'art. 1224 secondo comma cod. civ., del maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria intervenuta durante la "mora debendi", la possibilità del giudice di ricorrere ad elementi presuntivi fondati su condizioni e qualità personali dell'istante, come il costo corrente del denaro sul mercato finanziario, ove si tratti di imprenditore commerciale, non esonera il creditore medesimo, che domanda detto maggior danno, dall'Onere di indicare quale pregiudizio patrimoniale abbia in concreto sofferto, con la conseguenza che, in difetto di ogni allegazione in proposito, tale domanda non può trovare accoglimento, ancorché risultino provate le suddette condizioni e qualità. (V 2368/86, mass n 445493).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)