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Sez. L, Sentenza n. 4242 del 21/06/1988 (Rv. 459284 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - IMPRESE MANIFATTURIERE ED ESTRATTIVE - IMPRESE IMPIANTISTICHE DEL SETTORE METALMECCANICO - INCLUSIONE EX ART. 22 DEL D.L. N. 663 DEL 1979 - RETROATTIVITÀ DEL BENEFICIO DELLA FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1988-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459284-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - IMPRESE MANIFATTURIERE ED ESTRATTIVE - IMPRESE IMPIANTISTICHE DEL SETTORE METALMECCANICO - INCLUSIONE EX ART. 22 DEL D.L. N. 663 DEL 1979 - RETROATTIVITÀ DEL BENEFICIO DELLA FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

In tema di fiscalizzazione degli oneri sociali, la disposizione del secondo comma dell'art. 22 del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (convertito, con modifiche, dalla legge 29 febbraio 1980 n. 33) - secondo cui l'espressione "imprese manifatturiere ed estrattive" di cui all'art. 1 del d.l. 7 febbraio 1977 n. 15 (convertito con modificazioni nella legge 7 aprile 1977 n. 102) deve intendersi comprensiva delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico - non ha carattere interpretativo della precedente normativa posta dall'art. 1 citato ma ha carattere innovativo, nel senso che estende per il futuro anche alle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico il beneficio dello sgravio già concesso ad aziende di altri settori, come può desumersi sia dal fatto che il citato art. 22, nel prorogare e modificare parzialmente il beneficio suddetto, fa partire dall'1 gennaio 1980 il nuovo regime agevolativo sia dal fatto che la legislazione successiva nella stessa materia (art. 38 d.l. 30 agosto 1980 n. 503 e art. 1 legge 28 novembre 1980 n. 782) ha continuato a tenere distinte le imprese suddette da quelle manifatturiere ed estrattive. Pertanto, prima dell'indicata norma innovativa, le imprese impiantistiche del settore metalmeccanico non beneficiavano del detto sgravio contributivo. (V 1435/88, mass n 457539; (Conf 4332/87, mass n 453077).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 07/02/1977 num. 15 art. 1 CORTE COST., Legge 07/04/1977 num. 102 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 22, Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1980 num. 503 art. 38, Legge 28/11/1980 num. 782

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)