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Sez. 1, Sentenza n. 2663 del 21/11/1988 Cc. (dep. 03/12/1988) Rv. 179842 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - MOTIVAZIONE - INDIZI GRAVI DI COLPEVOLEZZA - VALORE PROBATORIO SUPERIORE AGLI ELEMENTI RICHIESTI PER IL RINVIO A GIUDIZIO - ESCLUSIONE - RATIO - FATTISPECIE: PRETESO SIGNIFICATO DEL NUOVO TESTO DELL'ART. 252 COD. PROC. PEN..*
Stato
decisa il 1988-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179842-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - MOTIVAZIONE - INDIZI GRAVI DI COLPEVOLEZZA - VALORE PROBATORIO SUPERIORE AGLI ELEMENTI RICHIESTI PER IL RINVIO A GIUDIZIO - ESCLUSIONE - RATIO - FATTISPECIE: PRETESO SIGNIFICATO DEL NUOVO TESTO DELL'ART. 252 COD. PROC. PEN..*

Gli indizi gravi di colpevolezza, richiesti per l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura dall'art. 252 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 12 legge 5 agosto 1988, n. 330, non devono avere un valore probatorio superiore agli elementi richiesti per il rinvio a giudizio. Infatti, la legge (art. 374 cod. proc. pen.) richiede testualmente "sufficienti prove a carico" per il rinvio a giudizio, e la prova, ancorché valutata in relazione ad esso e non all'affermazione di responsabilità, ha una maggiore consistenza rispetto agli "indizi gravi". (nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'imputato aveva invece dedotto il contrario, affermando che il concorso di gravi indizi di colpevolezza, richiesto dal nuovo testo dell'art. 252 cod. proc. pen., ha riferimento a "un coacervo indiziante di grande imponenza"). (V mass n 176821; (V mass n 165398; (V mass n 170206).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 252, Cod. Proc. Pen. art. 374 CORTE COST., Legge 05/08/1988 num. 330 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)