Sez. 3, Sentenza n. 1564 del 30/03/1989 (Rv. 462356 - 01)
CONTRATTI AGRARI - COLONIA - PARZIARIA - CONVERSIONE IN AFFITTO - CAUSA OSTATIVA - ADEGUATO APPORTO DEL CONCEDENTE ALLA CONDIREZIONE DELL'IMPRESA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
CONTRATTI AGRARI - COLONIA - PARZIARIA - CONVERSIONE IN AFFITTO - CAUSA OSTATIVA - ADEGUATO APPORTO DEL CONCEDENTE ALLA CONDIREZIONE DELL'IMPRESA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Con riguardo a contratto di Colonia parziaria, l'adeguatezza dell'apporto del concedente alla condirezione dell'impresa, quale elemento ostativo alla conversione in affitto, ai sensi dell'art. 25 della legge 3 maggio 1982 n. 203 (nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 1984), deve essere riscontrata alla stregua della disciplina normativa dell'iniziativa economica in detto rapporto (artt. 2164-2169 cod. civ., artt. 9-12 della legge 15 settembre 1964 n. 756), e, quindi, considerando il contributo del concedente alle decisioni di preminente interesse, secondo le esigenze della buona tecnica agraria, la sua partecipazione alla compravendita delle cose occorrenti per il fondo o dei suoi prodotti, le sue iniziative per i miglioramenti e le innovazioni dell'ordinamento produttivo, la misura dell'assunzione di rischi e spese (incluse quelle eventualmente affrontate per trasformazione o bonifica fondiaria e primo impianto di culture), mentre deve prescindersi dalla valutazione di comportamenti cui il concedente medesimo non sia obbligato, così come da apprezzamenti di meritevolezza o raffronti con i risultati ottenuti da aziende agricole similari. (V 3947/88, mass n 459116).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2164, Cod. Civ. art. 2169, Legge 15/09/1964 num. 756 art. 9 CORTE COST., Legge 15/09/1964 num. 756 art. 12, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)