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Sez. 2, Sentenza n. 1625 del 21/03/1979 (Rv. 397972 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - NEGATORIA - PROVA - PROBATIO DIABOLICA - ESCLUSIONE - ONERE PROBATORIO - CONTENUTO - CONTESTAZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA DELL'ATTORE DA PARTE DEL CONVENUTO E DEDUZIONE DI UN PROPRIO DIRITTO DOMINICALE DA PARTE DELLO STESSO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397972-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - NEGATORIA - PROVA - PROBATIO DIABOLICA - ESCLUSIONE - ONERE PROBATORIO - CONTENUTO - CONTESTAZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA DELL'ATTORE DA PARTE DEL CONVENUTO E DEDUZIONE DI UN PROPRIO DIRITTO DOMINICALE DA PARTE DELLO STESSO - IRRILEVANZA.*

Nell'actio negatoria servitutis l'attore deve provare il diritto di proprieta quale suo titolo di legittimazione, ma l'Onere che gli incombe non assurge al rigore della probatio diabolica e puo essere assolto mediante la dimostrazione, che puo essere fornita con qualsiasi mezzo, non escluse le presunzioni, di possedere il fondo in base a un valido titolo di acquisto; e detta Azione mantiene la sua natura di Azione negatoria ed il correlativo tema probatorio anche nella ipotesi in cui il convenuto contesti il diritto di proprieta dell'attore e opponga, in via di eccezione, un proprio diritto dominicale. (Conf 3508/75, mass n 377683).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 942

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)