Sez. 3, Sentenza n. 7925 del 27/10/1987 (Rv. 455675 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO PROCURATORE - RATIFICA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE - FORMA SCRITTA DELLA RATIFICA - NECESSITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO PROCURATORE - RATIFICA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE - FORMA SCRITTA DELLA RATIFICA - NECESSITÀ.*
Con riguardo alle clausole onerose indicate nell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., è irrilevante una mera loro conoscenza da parte "dell'altro contraente", che non si concreti in una approvazione specifica per iscritto, non potendo lo stato soggettivo di quella parte surrogare l'assenza del requisito imposto imperativamente. Conseguentemente, costituendo la specifica approvazione scritta un requisito formale ad substantiam, lo stesso rigore formale è richiesto - a norma dell'art. 1399 cod. civ. - nel caso di contratto concluso dal rappresentante senza poteri (falsus procurator) anche nella ratifica delle suddette clausole, che vi siano inserite, atteso che quest'ultima deve avvenire con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione del contratto e, quindi, a fortiori, delle singole pattuizioni di cui esso consta. (V 3407/86, mass n 446356; (V 3508/74, mass n 372028).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1399
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)