Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Testo in vigore al
Art. 155 Art. 156 T. U. 1926
1. I congiunti di un mendicante inabile al lavoro e privo di mezzi di sussistenza, tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare, sono diffidati dall'autorita' locale di pubblica sicurezza ad adempiere al loro obbligo.
2. Decorso il termine all'uopo stabilito nella diffida, l'inabile al lavoro e' ammesso di diritto al beneficio del gratuito patrocinio per promuovere il giudizio per gli alimenti.44a
Art. 156
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 NOVEMBRE 1981, N. 659
Capo II. Delle persone sospette, dei liberati dal carcere o dagli stabilimenti per misure di sicurezza, del rimpatrio e degli espatri abusivi.
Art. 157 Art. 158 T. U. 1926
1. Chi, fuori del proprio Comune, desta sospetti con la sua condotta e, alla richiesta degli Ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, non puo' o non vuol dare contezza di se' mediante l'esibizione della carta di identita' o con altro mezzo degno di fede, e' condotto dinanzi l'autorita' locale di pubblica sicurezza. Questa, qualora trovi fondati i sospetti, puo' farlo rimpatriare con foglio di via obbligatorio o anche, secondo le circostanze, per traduzione.18
2. Questa disposizione si applica anche alle persone pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la pubblica moralita'.18
3. L'autorita' di pubblica sicurezza puo' vietare a chi e' rimpatriato con foglio di via obbligatorio o per traduzione di ritornare nel Comune dal quale e' allontanato, senza preventiva autorizzazione dell'autorita' stessa.18
4. I contravventori sono puniti con l'arresto da uno a sei mesi.
Scontata la pena, sono tradotti al luogo di rimpatrio.
Art. 158 Art. 160 T. U. 1926
1. Chiunque, senza essere munito di passaporto o di altro documento equipollente a termini di accordi internazionali, espatri o tenti di espatriare, quando il fatto sia stato determinato, in tutto o in parte, da motivi politici, e' punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa non inferiore a L. 20.000.24
2. In ogni altro caso, chiunque espatri o tenti di espatriare senza essere munito di passaporto e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da L. 2000 a 6000.
3. E' autorizzato l'uso delle armi, quando sia necessario, per impedire i passaggi abusivi attraverso i valichi di frontiera non autorizzati.2
Art. 159 Art. 161 T. U. 1926
1. Il Ministro dell'interno, o, per sua delegazione, le autorita' di pubblica sicurezza, possono, per motivi di pubblica sicurezza o in casi eccezionali di pubbliche o private sventure, fornire i mezzi di viaggio gratuito agli indigenti a fine di rimpatrio.
Art. 160 Art. 162 T. U. 1926
1. I cancellieri delle Preture, dei Tribunali e delle Corti di Appello hanno l'obbligo di trasmettere ogni quindici giorni il dispositivo delle sentenze di condanne irrevocabili a pene detentive, al questore della provincia in cui il condannato ha la residenza o l'ultima dimora.
Art. 161 Art. 163 T. U. 1926
1. I direttori degli stabilimenti carcerari e degli stabilimenti per misure di sicurezza detentiva hanno l'obbligo di segnalare per iscritto, quindici giorni prima, la liberazione di ogni condannato al questore, che ne informa, nei tre giorni successivi, quello della provincia alla quale il liberando e' diretto.
Art. 162 Art. 164 T. U. 1926
1. I condannati per delitto a pena detentiva o per contravvenzione all'ammonizione o che debbono essere sottoposti alla liberta' vigilata hanno l'obbligo, appena dimessi dal carcere o dagli stabilimenti indicati nell'articolo precedente, di presentarsi all'autorita' di pubblica sicurezza locale, che li provvede del foglio di via obbligatorio, se necessario.29
2. I pregiudicati pericolosi possono essere tradotti in istato di arresto davanti all'autorita' predetta.29
Art. 163 Art. 165 T. U. 1926
1. Le persone rimpatriate con foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi dall'itinerario ad esse tracciato.
2. Nel caso di trasgressione esse sono punite con l'arresto da uno a sei mesi.
3. Scontata la pena, sono fatte proseguire per traduzione.
4. La stessa pena si applica alle persone che non si presentano, nel termine prescritto, all'autorita' di pubblica sicurezza indicata nel foglio di via.
Capo III. Dell'ammonizione.
Art. 164 Art. 166 T. U. 1926
1. Il questore, con rapporto scritto, motivato e documentato, denunzia al prefetto, per l'ammonizione, gli oziosi, i vagabondi abituali validi al lavoro non provveduti di mezzi di sussistenza o sospetti di vivere col ricavato di azioni delittuose e le persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente.
2. Sono altresi' denunziati per l'ammonizione i diffamati per delitti di cui all'articolo seguente.
3. La denunzia puo' essere preceduta da una diffida alle persone suindicate, da parte del questore.19
Art. 165 Art. 167 T. U. 1926
1. E' diffamata la persona la quale e' designata dalla voce pubblica come abitualmente colpevole:
1° dei delitti contro la personalita' dello Stato o contro l'ordine pubblico e di minaccia, violenza o resistenza alla pubblica autorita';
2° del delitto di strage;
3° dei delitti di commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti e di agevolazione dolosa dell'uso di stupefacenti;
4° dei delitti di falsita' in monete e in carte di pubblico credito;
5° dei delitti di sfruttamento di prostitute o di tratta di donne o di minori, di istigazione alla prostituzione o favoreggiamento, di corruzione di minorenni;
6° dei delitti contro la integrita' e la sanita' della stirpe commessi da persone esercenti l'arte sanitaria ;
7° dei delitti non colposi di omicidio, incendio, lesione personale ;
8° dei delitti di furto, rapina, estorsione, sequestro di persone a scopo di estorsione o rapina, truffa, circonvenzione di persone incapaci, usura ;
9° della contravvenzione di abuso di sostanze stupefacenti;
2. quando per tali reati sia stata sottoposta a precedimento penale terminato con sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove.19
Art. 166 Art. 168 e 176 T. U. 1926
1. L'ammonizione ha la durata di due anni ed e' pronunciata, da una Commissione provinciale composta del prefetto, del procuratore del Re, di un giudice - designato dal presidente del tribunale - del questore, del comandante l'Arma dei carabinieri reali nella provincia e di un cittadino di specchiata probita' nominato dal sindaco del Comune capoluogo di provincia. Un funzionario di gruppo A di grado inferiore al 10° designato dal prefetto, assistera' come segretarie.
2. La Commissione e' convocata e presieduta dal prefetto, e, in caso di assenza od impedimento, dal vice prefetto. Essa delibera a maggioranza di voti; in caso di parita', prevale quello del presidente.19
Art. 167 Art. 169 T. U. 1926
1. Entro cinque giorni dalla comunicazione della denunzia alla Commissione di cui all'articolo precedente, questa intima al denunziato atto di comparizione con invito a presentare le sue difese.
2. L'atto di comparizione deve contenere una succinta esposizione dei fatti sui quali la denuncia e' fondata.19
Art. 168 Art. 170 T. U. 1926
1. Il termine a comparire non e' minore di giorni tre ne' maggiore di dieci da quello della notificazione dell'invito. Questo deve essere redatto in due copie, una delle quali con la relazione dell'eseguita notificazione da parte dell'agente incaricato e' allegata agli atti del procedimento.
2. Qualora il denunziato non si presenti nel giorno e nell'ora indicati nell'invito e non giustifichi la non comparizione, la Commissione, accertata la regolarita'; della notificazione, ne ordina l'accompagnamento davanti ad essa per mezzo della forza pubblica.
3. Se l'ordine di accompagnamento non puo' avere esecuzione per l'irreperibilita' del denunziato, la Commissione, quando ritenga di avere elementi sufficienti, puo' pronunciare in merito.19
Art. 169 Art. 171 T. U. 1926
1. Il denunziato che si presenta al procedimento puo' farsi assistere da un difensore e, se contesta il fondamento della denuncia, e' ammesso a presentare le prove a sua difesa.
2. La Commssione, proceduto all'interrogatorio del denunziato ed all'esame delle prove e tenute presenti le conclusioni della difesa, pronuncia in merito con ordinanza.
3. Contro di questa e' ammesso ricorso solo per motivi d'incompetenza o violazione di legge, nel termine di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento, alla Commissione di appello, avente sede presso il Ministero dell'interno e di cui all'art. 2.
4. Il ricorso non ha effetto sospensivo.19
Art. 170 Art. 172 T. U. 1926
1. Se si tratta di ozioso, di vagabondo, di persona sospetta di vivere col provento di reati, la Commissione gli prescrive, nell'ordinanza di ammonizione, di darsi in un congruo termine al lavoro, di fissare stabilmente la propria dimora, di farla conoscere, nel termine stesso, all'autorita' locale di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorita' medesima.
2. Se si tratta di persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente o per gli ordinamenti politici dello Stato, la Commissione, oltre alle prescrizioni suindicate puo' imporre tutte quelle altre che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle particolari condizioni sociali e familiari dell'ammonito e alle speciali esigenze di difesa sociale o politica.19
Art. 171 Art. 173 T. U. 1926
1. Se si tratta di persona diffamata a termini dell'art. 165, la Commissione prescrive ad essa, nell'ordinanza di ammonizione, di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non dare ragione a sospetti e di non allontanarsi dalla sua dimora senza preventivo avviso all'autorita' locale di pubblica sicurezza.19
Art. 172 Art. 174 T. U. 1926
1. La Commissione prescrive, inoltre, all'ammonito, di non associarsi a persone pregiudicate o sospette, di non rincasare la sera piu' tardi e di non uscire la mattina piu' presto di una data ora, di non portare armi, di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole o in case di prostituzione e di non partecipare a pubbliche riunioni.19
Art. 173 Art. 175 e 177 T. U. 1926
1. Contro le decisioni della Commissione non e' ammesso ricorso.
2. Su istanza dell'interessato o su proposta del questore, o anche d'ufficio, la Commissione puo': a) revocare l'ammonizione quando sono cessate le cause per le quali fu pronunciata o per errore di fatto;
b) modificare le prescrizioni imposte e sospendere l'ammonizione per un periodo di tempo non superiore a quello della sua durata.19
Art. 174 Art. 176 e 178 T. U. 1926
1. Il contravventore alle prescrizioni dell'ordinanza di ammonizione e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno. Salvo quanto e' prescritto da altre disposizioni di legge, l'ammonito che, per un reato commesso dopo l'ordinanza di ammonizione, abbia riportato condanna a pena detentiva puo' essere sottoposto a liberta' vigilata per un tempo non inferiore a due anni.19
Art. 175 Art. 179 T. U. 1926
1. Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la liberta' vigilata, durante la loro esecuzione non si puo' far luogo all'ammonizione; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti.19