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Sez. L - , Sentenza n. 21318 del 12/08/2019 (Rv. 655000 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Personale navigante - Apponibilità del termine - Condizioni - Rapporto dirigenziale - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655000-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

In tema di contratto di lavoro del personale di volo, la disciplina dettata dall'art. 902 cod. nav. prevede la specialità delle esigenze come unica condizione di legittimità per l'apposizione del termine (nel periodo anteriore all'entrata in vigore della l. n. 84 del 1986, in tema di assunzione di personale a termine nelle aziende di trasporto aereo ed esercenti servizi aeroportuali), specialità senz'altro ravvisabile nel caso del rapporto dirigenziale, caratterizzato da un profilo fiduciario, che giustifica una regolazione differenziata rispetto all'ordinario rapporto di lavoro, in particolare con riferimento alla recedibilità "ad nutum".

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 902, Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge 25/03/1986 num. 84 art. 1, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 10 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)