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Sez. 5, Sentenza n. 44 del 29/09/1986 Ud. (dep. 08/01/1987) Rv. 174757 - 01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - MANCATA CITAZIONE ALL'IMPUTATO PER LA NUOVA UDIENZA - IRREGOLARE COSTITUZIONE DEL RAPPORTO PROCESSUALE - NULLITÀ DELLA SENTENZA PRONUNCIATA IN CONTUMACIA - SPECIFICA IMPUGNAZIONE DELL'ORDINANZA DI CONTUMACIA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - RATIO.*
Stato
decisa il 1986-09-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174757-01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - MANCATA CITAZIONE ALL'IMPUTATO PER LA NUOVA UDIENZA - IRREGOLARE COSTITUZIONE DEL RAPPORTO PROCESSUALE - NULLITÀ DELLA SENTENZA PRONUNCIATA IN CONTUMACIA - SPECIFICA IMPUGNAZIONE DELL'ORDINANZA DI CONTUMACIA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - RATIO.*

L'omessa notificazione della citazione all'imputato per la nuova udienza fissata dopo il rinvio del dibattimento a tempo indeterminato impedisce la regolare Costituzione del rapporto processuale e determina la nullità della sentenza pronunciata in contumacia. Nè, in tal caso, è richiesta la specifica impugnazione della ordinanza di contumacia, poiché tale impugnazione è necessaria quando si opponga un vizio proprio dell'ordinanza, quale la Mancanza di motivazione o l'errata valutazione dell'impedimento a comparire, e non anche quando si faccia valere un vizio concernente la difettosa Costituzione del rapporto processuale, quale la mancata vocatio in indicium. (Conf mass n 136857).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 432 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)