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Sez. 1, Ordinanza n. 22439 del 30/06/2026 (Rv. 679023-01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE | Procedimento cautelare - Liquidazione delle spese processuali - Criterio del decisum anziché del disputatum - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679023-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE

In tema di procedimento cautelare, il criterio del decisum in luogo del disputatum, di cui all'art. 5 del d.m. n. 55 del 2014 ai fini della liquidazione delle spese processuali, non trova applicazione, essendo limitato ai giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme o la liquidazione di danni.

Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 5, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)