Sez. 3, Sentenza n. 97 del 16/01/1985 (Rv. 438296 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ SPORTIVA MANIFESTAZIONI SPORTIVE - ORGANIZZAZIONE - ATTRIBUZIONE ESCLUSIVA AL CONI ED ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE - ESCLUSIONE - OBBLIGO DI PREDISPOSIZIONE DELLE CAUTELE NECESSARIE AD EVITARE DANNI A TERZI - SOGGETTI TEMUTI - DEDUZIONE DELLA AVVENUTA OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI DI GARA DEL CONI - IRRILEVANZA.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ SPORTIVA MANIFESTAZIONI SPORTIVE - ORGANIZZAZIONE - ATTRIBUZIONE ESCLUSIVA AL CONI ED ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE - ESCLUSIONE - OBBLIGO DI PREDISPOSIZIONE DELLE CAUTELE NECESSARIE AD EVITARE DANNI A TERZI - SOGGETTI TEMUTI - DEDUZIONE DELLA AVVENUTA OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI DI GARA DEL CONI - IRRILEVANZA.*
La disciplina normativa (specificata nell'art. 3, nn. 2 e 3, della legge 16 febbraio 1942 n. 426) dell'attività del CONI, non comporta l'esclusiva attribuzione al CONI - ed alle federazioni sportive che ne sono organi - del compito di organizzazione delle manifestazioni sportive con la predisposizione dell'ambiente (luogo, attrezzature, pubblicità, vendita dei biglietti, ecc.) in cui una gara sportiva viene svolta, restando demandato al CONI soltanto di fissare le regole delle singole discipline sportive, alle quali tutti sono obbligati ad attenersi, e di controllare che le stesse vengano rispettate. Consegue che in relazione ad una manifestazione sportiva, solo colui che l'abbia organizzata resta assoggettato al correlativo Obbligo di predisporre le cautele necessarie ad evitare - in relazione al tipo di gara - il verificarsi di accadimenti in danno di terzi senza che l'osservanza dei regolamenti di gara del CONI possa esimerlo dalla responsabilità in ordine agli stessi, attesa l'ininfluenza dei regolamenti anzidetti nei rapporti tra organizzatore della manifestazione e terzi (nella specie, spettatore) nonché il loro ruolo subordinato rispetto alle leggi e quindi al disposto dell'art. 2043 cod. civ..*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 16/02/1942 num. 426 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)