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Sez. 6, Sentenza n. 39474 del 24/09/2008 Ud. (dep. 21/10/2008) Rv. 242125 - 01

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE | Detenzione per farne commercio - Nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 42 del 2004 - Continuità con il previgente quadro normativo - Accertamento della destinazione al commercio - Apprezzamento di merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 2008-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242125-01

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE

In tema di contraffazione di opere d'arte, l'art. 178, comma primo lett. b), D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nel punire chi detiene per farne commercio esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura o scultura o delle altre opere ivi indicate, continua a riferirsi a quella condotta, comunque manifestata, in forza della quale i predetti esemplari sono destinati al commercio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 127 com. 1 lett. B CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 178 com. 1 lett. B, Legge 20/11/1971 num. 1062 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)