diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 1727 del 15/07/1980 Ud. (dep. 04/03/1981) Rv. 147884 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - RICORSO - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO DA PARTE DELLA PARTE CIVILE - OBBLIGO DELLA NOTIFICA ANCHE AL RESPONSABILE CIVILE - ESTREMI - EFFETTI - IMPUGNAZIONI PER I SOLI INTERESSI CIVILI - OMESSA NOTIFICA DELL'IMPUGNAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-07-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147884-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - RICORSO - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO DA PARTE DELLA PARTE CIVILE - OBBLIGO DELLA NOTIFICA ANCHE AL RESPONSABILE CIVILE - ESTREMI - EFFETTI - IMPUGNAZIONI PER I SOLI INTERESSI CIVILI - OMESSA NOTIFICA DELL'IMPUGNAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

Il ricorso della parte civile va notificato non solo all'imputato, o all'ufficio del PM, ma anche al responsabile civile, condannato in solido con l'imputato al risarcimento dei danni in favore della stessa parte civile. In caso contrario, esso va dichiarato inammissibile. Infatti, la chiamata in giudizio di tutti coloro, contro i quali si intendono far valere pretese civilistiche, ha valore determinante ai fini della Costituzione del rapporto processuale nei suoi termini soggettivi e non e possibile individuare alcun effetto estensivo della proposta impugnazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)