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Sez. 3, Sentenza n. 3348 del 13/11/2003 Ud. (dep. 29/01/2004) Rv. 227491 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - NOMINA | Difensore di fiducia dell'imputato non comparso all'udienza - Nomina di altro difensore come sostituito - Avviso del rinvio dell'udienza - Comunicazioni o notificazioni riguardanti la difesa dell'imputato - Spettanza esclusiva al sostituto - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227491-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - NOMINA

Nel giudizio di primo grado, qualora il difensore di fiducia dell'imputato non compaia all'udienza e venga sostituito ai sensi dell'art. 97 comma quarto cod. proc. pen., il nuovo difensore nominato, che ha la qualifica di sostituto al quale si applicano le disposizioni dell'art. 102 cod. proc. pen., per tutta la durata dell'impedimento del sostituito assume ed esercita i diritti e i doveri della difesa fino a quando quest'ultimo difensore che pur conserva la qualifica, non renda nota la cessazione dello impedimento, dichiarando di riassumere dalla data della comunicazione l'effettivo esercizio di tali diritti e doveri; pertanto, fino all'adempimento di detto onere, l'avviso della fissazione del dibattimento e, in genere, ogni comunicazione o notificazione che riguardi la difesa dell'imputato spettano esclusivamente al sostituto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 97 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)