Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie
Testo in vigore al
Titolo II. Delle norme di procedura.
Capo I. Norme generali
Art. 21
1. La cognizione dei reati preveduti dalle leggi finanziarie spetta:
2. Il tribunale e' altresi' competente a conoscere delle contravvenzioni indicate nel n. 1, quando, contro il decreto di condanna pronunciato dall'intendente, sia stata proposta opposizione.3
3. La competenza per territorio e' determinata dal luogo dove il reato e' accertato.
4. Per i reati previsi dalle leggi sui tributi diretti l'azione penale ha corso dopo che l'accertamento dell'imposta e della relativa sovrimposta e' divenuto definitivo a norma delle leggi regolanti tale materia.
Art. 22
1. Qualora l'esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia concernente il tributo, il tribunale, a cui spetta la cognizione del reato, decide altresi' della controversia relativa al tributo, osservate le forme stabilite dal Codice di procedura penale e con la stessa sentenza con la quale definisce il giudizio penale.
2. Nel caso in cui il tribunale giudichi che il tributo non era dovuto ovvero era dovuto in misura inferiore a quella richiesta dall'autorita' finanziaria, il contribuente, il quale abbia pagato il tributo, e' ammesso a chiederne il rimborso totale o parziale.
Art. 23
1. Il giudice non puo' dichiarare, per effetto della disposizione del capoverso dell'art. 1, la inapplicabilita' di norme penali contenute in leggi concernenti i singoli tributi, se prima non abbia promosso la decisione della Corte di cassazione. A tal uopo dispone con ordinanza, anche di ufficio, la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte medesima. Questa delibera a Sezioni unite e la sentenza costituisce giudicato irrevocabile sul punto da essa deciso. Copia della sentenza e' comunicata, a cura del Procuratore generale, al Ministro per la giustizia.
Art. 24
1. Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale.
Art. 25
1. Non si puo' procedere, tranne che nei casi indicati dalle singole leggi finanziarie, al sequestro dei libri prescritti dal Codice di commercio e di quegli altri che, secondo gli usi commerciali, servono all'esercizio del commercio o dell'industria.
2. La precedente disposizione non si applica alle violazioni delle leggi finanziarie che costituiscono delitto.
3. L'autorita' procedente puo' in ogni caso far eseguire copia dei libri a spese del contribuente, ovvero apporre nelle parti, che interessano l'accertamento della violazione, la propria firma o sigla, munita della data e del bollo di ufficio; puo' altresi' adottare le cautele atte ad impedire che i libri stessi siano alterati o sottratti.
Art. 26
1. In base al processo verbale di constatazione di una contravvenzione di competenza dell'intendente di finanza o della violazione di una norma per la quale sia stabilita una pena pecuniaria, e quando vi sia pericolo nel ritardo, l'intendente puo' chiedere al presidente del tribunale competente l'inscrizione di ipoteca legale sui beni del trasgressore, od anche l'autorizzazione di procedere, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo sui beni mobili del trasgressore.3
2. Le precedenti disposizioni si applicano anche contro le persone e gli enti civilmente responsabili dell'ammenda o delle pene pecuniarie, a norma degli articoli 9, 10 e 12.
3. Rispetto alle violazioni che costituiscono reato le facolta' indicate nel presente articolo non possono essere esercitate dall'intendente di finanza dopo che sia stata prodotta opposizione contro il decreto di condanna.3
Art. 27
1. La iscrizione dell'ipoteca e il Sequestro possono essere impugnati da chiunque vi abbia interesse.
2. La impugnazione e' proposta:
1° Innanzi al giudice civile, quando si tratti di garenzia presa in seguito a violazione delle leggi finanziarie, la quale non costituisca reato;
2° Innanzi al tribunale competente a conoscere del reato o che sarebbe competente se fosse proposta opposizione contro il decreto di condanna dell'intendente, quando si tratti di garenzia presa in seguito a violazione delle leggi finanziarie, la quale costituisca reato. Tuttavia, in caso di contestazione relativa alla proprieta', il tribunale ne rinvia la risoluzione al giudice civile.3
3. Nel caso indicato nel n. 2, la impugnazione e' proposta, trattata e decisa nelle forme stabilite per gli incidenti dal Codice di procedura penale.
Art. 28
1. Quando siano in qualsiasi modo trasgrediti gli obblighi, disposti dall'autorita' per la conservazione dei libri, a termini dell'art. 25, l'autore della trasgressione e' tenuto al pagamento di una pena pecuniaria da lire 500 a lire 5000, salvo l'applicazione delle disposizioni del Codice penale, qualora il fatto costituisca reato.
Art. 29
1. I provvedimenti, con cui si ordina ovvero si revoca la chiusura di un pubblico esercizio o negozio, ovvero di uno stabilimento industriale o commerciale, sono sempre emanati dall'intendente di finanza nell'esercizio delle sue funzioni amministrative. Il decreto e' motivato ed e' immediatamente notificato all'interessato.
2. Contro il provvedimento di chiusura e' ammesso ricorso nel termine perentorio di giorni cinque al Ministro delle finanze. Il ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento.
3. La decisione del Ministro delle finanze non e' soggetta ad alcun gravame.
Capo II. Della polizia tributaria
Art. 30
1. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie, le quali costituiscono reato, spetta:
1° agli ufficiali ed agli agenti della polizia tributaria;
2° agli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria ordinaria.
Art. 31
1. Sono ufficiali della polizia tributaria gli ufficiali e sottufficiali del Corpo della Regia guardia di finanza.
2. Sono agenti della polizia tributaria gli appuntati e le guardie del corpo suddetto.
3. Qualora una legge finanziaria attribuisca l'accertamento di determinati reati a funzionari ed agenti dell'Amministrazione, questi funzionari ed agenti acquistano, nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalla legge, la qualita' di ufficiali e, rispettivamente, di agenti della polizia tributaria. A cura dell'Amministrazione dalla quale dipendono, la loro qualita' e' fatta constare a mezzo di una speciale tessera di riconoscimento.
Art. 32
1. Gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria ordinaria, i quali vengano a notizia di un reato pel cui accertamento la legge designa ufficiali ed agenti della polizia tributaria, debbono avvertire senza indugio tali ufficiali ed agenti e provvedere frattanto a che nulla sia mutato nello stato delle cose.
2. Non di meno, qualora per circostanze di tempo e di luogo non sia possibile l'intervento immediato degli organi della polizia tributaria e vi sia fondata ragione di temere che le traccie del reato si alterino o si disperdano, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria ordinaria sono autorizzati a provvedere agli atti del loro ufficio fino a che non intervengano gli organi della polizia tributaria.
3. In ogni caso, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria ordinaria concorrono, quando ne siano richiesti, con gli ufficiali ed agenti della polizia tributaria nell'accertamento dei reati preveduti dalle leggi finanziarie.
Art. 33
1. Oltre a quanto e' stabilito dal Codice di procedura penale per gli ufficiali della polizia giudiziaria, e' data facolta' agli ufficiali della polizia tributaria di procedere a perquisizione domiciliare, qualora abbiano notizia o fondato sospetto di violazioni delle leggi finanziarie costituenti reato.
2. Questa disposizione si applica esclusivamente alle violazioni di leggi concernenti i tributi doganali, la privativa dei sali e tabacchi, le imposte di fabbricazione sugli spiriti, zuccheri e polveri piriche e agli altri casi in cui sia espressamente stabilito dalle leggi speciali.
Art. 34
1. Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie, le quali non costituiscano reato, sono accertate dagli ufficiali e dagli agenti della polizia tributaria e dagli altri organi che siano indicati dalle singole leggi.
Art. 35
1. Per assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi o dai regolamenti in materia finanziaria, gli ufficiali o gli agenti della polizia tributaria hanno facolta' di accedere in qualunque ora negli esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad un'azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche.
Capo III. Del decreto penale dell'intendente di finanza
Art. 36
1. Per i reati di sua competenza l'intendente di finanza pronuncia la condanna con decreto motivato. Nei casi preveduti negli articoli 9 e 10 dichiara altresi' la responsabilita' delle persone o degli enti civilmente obbligati per il pagamento dell'ammenda.
2. Nell'esercizio della sua giurisdizione spettano all'intendente di finanza i poteri che il Codice di procedura attribuisce al pretore, senza, tuttavia, l'osservanza del limite massimo della pena che il pretore puo' infliggere.3
Art. 37
1. Il decreto contiene:
1° le generalita' dell'imputato, e, quando ne sia il caso, della persona o dell'ente civilmente obbligato al pagamento dell'ammenda;
2° la enunciazione del fatto, del titolo del reato e delle circostanze aggravanti o diminuenti;
3° la sommaria esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui e' fondata la decisione;
4° il dispositivo con l'indicazione degli articoli della legge applicata;
5° la data e la sottoscrizione dell'intendente.3
Art. 38
1. Quando non sia fatta opposizione nel termine prescritto il decreto di condanna diviene esecutivo.3
Art. 39
1. Il decreto dell'intendente di finanza e' notificato, nelle forme stabilite dal Codice di procedura penale, al condannato per mezzo di ufficiale giudiziario o dei messi esattoriali od anche del messo comunale o di un agente autorizzato degli uffici finanziari esecutivi.
2. La copia del decreto da notificare contiene il precetto all'imputato di pagare nel termine di giorni 15 dal giorno della notificazione l'ammontare dell'ammenda inflitta e delle spese, salvo che nello stesso termine egli non faccia opposizione al decreto.
3. Copia del decreto e' inoltre notificata alle persone e agli enti, dei quali sia stata dichiarata la responsabilita' civile per il pagamento dell'ammenda.3
Art. 40
1. Contro il decreto di condanna l'imputato puo' fare opposizione nel termine di giorni 15 dalla notificazione.
2. L'opposizione e' proposta mediante dichiarazione contenente i motivi, ricevuta dall'intendente di finanza, che ha emesso il decreto, o da un funzionario da lui delegato, ovvero da un funzionario degli uffici finanziari del luogo di residenza dell'imputato.
3. L'opposizione deve essere proposta dall'imputato o da un suo procuratore munito di mandato generale o speciale. Possono altresi' fare opposizione le persone e gli enti, dei quali sia stata dichiarata la responsabilita' civile per il pagamento dell'ammenda.
4. La opposizione dell'imputato ha effetto estensivo alle dette persone ed enti e l'opposizione da questi prodotta ha effetto estensivo rispetto all'imputato.
5. Quando con uno stesso decreto siano condannate piu' persone concorrenti nello stesso reato, l'opposizione presentata da una di esse ha effetto estensivo alle altre, che non hanno fatto opposizione.3
Art. 41
1. L'ufficio finanziario, che abbia ricevuto la dichiarazione di opposizione, la trasmette immediatamente all'intendente di finanza che ha emesso il decreto.3
2. Questi, entro dieci giorni dal ricevimento o dalla presentazione al proprio ufficio della dichiarazione di opposizione, trasmette gli atti al procuratore del Re presso il tribunale competente.3
3. L'intendente di finanza puo' chiedere che un funzionario di carriera amministrativa, da lui delegato, sia sentito nel dibattimento in ordine ai fatti che costituiscono la contravvenzione.
4. Il rappresentante dell'Amministrazione non presta giuramento.