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Sez. 5, Sentenza n. 1434 del 22/01/2013 (Rv. 625281 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - PLUSVALENZE E MINUSVALENZE | Disavanzo di fusione - Iscrivibilità in bilancio come avviamento - Deducibilità della corrispondente quota di ammortamento - Condizioni.
Stato
decisa il 2013-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625281-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - PLUSVALENZE E MINUSVALENZE

La fusione per incorporazione di una società della quale l'incorporante era unica socia, senza aumento di capitale dell'incorporante e con annullamento delle quote rappresentative del capitale dell'incorporata, legittima l'incorporante ad iscrivere in bilancio, alla voce "avviamento", il disavanzo di fusione, pari alla differenza tra il patrimonio netto della società incorporata ed il prezzo pagato per acquistarne le quote e, di conseguenza, a dedurre dal reddito imponibile la relativa quota di ammortamento. È, di conseguenza, viziata da violazione di legge la sentenza di merito, la quale neghi la suddetta deducibilità, in mancanza della prova del pagamento d'un prezzo per l'acquisizione dell'avviamento dell'incorporata, giacché, nell'ipotesi sopra descritta, l'onerosità dell'acquisizione dell'avviamento è "in re ipsa", e sussiste sol che le quote dell'incorporata siano state acquistate per un prezzo superiore a quello risultante dal bilancio d'esercizio (fattispecie non soggetta, "ratione temporis", al principio della neutralità fiscale del disavanzo di fusione, introdotto dall'art. 27, comma primo, della legge n. 724 del 1994).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2426, Cod. Civ. art. 2501, Decreto Legisl. 09/04/1991 num. 127 art. 9, Decreto Legisl. 09/04/1991 num. 127 art. 33 com. 2, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 27 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)