diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 442 del 1999

Decisione
decisa il 1999-11-22, depositata il 1999-12-01
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:442
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 25028

  • Inquinamento
  • Regione friuli- venezia giulia
  • Smaltimento di rifiuti urbani
  • Divieto di smaltimento di rifiuti provenienti da altre regioni
  • Preteso deteriore trattamento delle imprese operanti nella regione rispetto a quelle operanti in altre regioni
  • Incidenza sul principio della libertà di iniziativa privata, per l'imposizione di limiti all'attività economica in assenza del piano regionale di gestione dei rifiuti prescritto dal decreto legislativo n. 22/1997, emanato in attuazione della normativa comunitaria
  • Riproposizione, sul presupposto della permanente rilevanza, di questione già oggetto della ordinanza della corte n. 22/1998 di restituzione atti per 'ius superveniens'
  • 'Ius superveniens': legge reg. friuli-venezia giulia n. 13 del 1998
  • Applicabilità (in astratto)
  • Necessità del riesame della rilevanza della questione
  • Restituzione degli atti.
Leggi la massima
Deve ordinarsi la restituzione al Giudice 'a quo' (T.A.R. per il Friuli-Venezia Giulia) degli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 28 novembre 1988, n. 65 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi), come autenticamente interpretato dall'art 29 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive), per violazione degli artt. 4, 5 e 6 dello statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, e degli articoli 3, 41 e 120 della Costituzione, in quanto, successivamente alla instaurazione del giudizio stesso, è entrata in vigore la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), il cui art. 6, intervenendo sulla medesima materia regolata dalle disposizioni oggetto del giudizio medesimo, incide sul complessivo quadro legislativo di riferimento e, pertanto, impone il riesame della perdurante rilevanza della questione proposta.

Norme impugnate

  • art. 6 legge regionale Friuli-Venezia Giulia 9 novembre 1998, n. 13
  • art. 29 legge regionale Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 1996, n. 22
  • art. 16, comma 4, legge regionale Friuli-Venezia Giulia 28 novembre 1988, n. 65

Parametri

  • art. 6 l.cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (statuto regione Friuli Venezia Giulia)
  • art. 120 Cost.
  • art. 5 l.cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (statuto regione Friuli Venezia Giulia)
  • art. 3 Cost.
  • art. 41 Cost.
  • art. 4 l.cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (statuto regione Friuli Venezia Giulia)

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 28 novembre 1988, n. 65 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi), interpretato autenticamente dall'art. 29 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive), promosso con ordinanza emessa il 20 marzo 1998 dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto dalla GESTECO S.p.A. ed altra contro la Provincia di Udine ed altra, iscritta al n. 674 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1998. Visto l'atto di costituzione della GESTECO S.p.A. e della Prefir S.p.A.; Udito nell'udienza pubblica del 26 ottobre 1999 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti; Uditi gli avvocati Vincenzo Pellegrini, Nicola Corvo e Lucio Moscarini per la GESTECO S.p.A..
punto 1
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza del 20 marzo 1998, nel corso di un giudizio instaurato da imprese esercenti servizio di discarica e smaltimento di rifiuti urbani, assimilabili e speciali, non pericolosi, per l'annullamento del decreto assessorile che faceva loro divieto di smaltire rifiuti di provenienza extraregionale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 28 novembre 1988, n. 65 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi), come autenticamente interpretato dall'art. 29 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive), per violazione degli articoli 4, 5 e 6 dello statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, e degli articoli 3, 41 e 120 della Costituzione; che, ad avviso del giudice rimettente, la disciplina regionale impugnata, "nell'impedire che sia autorizzato lo smaltimento di rifiuti, eccedenti il fabbisogno, calcolato su base regionale e nel consentire che essi siano conferiti in discarica, soltanto se di provenienza regionale", violerebbe il principio fondamentale della legislazione statale secondo cui l'attività di smaltimento dei rifiuti deve avvenire all'interno di una "organizzazione a livello nazionale" al fine di "evitare danni e pericoli per la salute nonché inquinamenti di ogni tipo e di salvaguardare l'ambiente e il paesaggio", principio desumibile dagli articoli 1, 4, lettere a) e h) e 6, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi); dagli articoli 3 e 5 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali), come convertito con la legge 9 novembre 1988, n. 475, nonché dagli articoli 5, commi 3 e 5, 11, 13, comma 2, 18, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera h) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio); che inoltre, secondo il rimettente, le disposizioni impugnate, precludendo nella Regione Friuli-Venezia Giulia l'autorizzazione all'attività di smaltimento di rifiuti di provenienza extra-regionale, contrasterebbero con l'art. 3 della Costituzione, per lo sfavorevole trattamento riservato agli imprenditori di quella Regione; con l'art. 41, in quanto porrebbero ingiustificate restrizioni alla libertà di iniziativa economica privata; ed infine con l'art. 120, poiché limiterebbero illegittimamente la libera circolazione delle cose fra le regioni nonché l'esercizio della professione nel territorio regionale; che si sono costituite in giudizio le Società Gesteco e Prefir, ricorrenti nel giudizio principale, facendo proprie le argomentazioni del Tar.
punto 2
Considerato che, successivamente alla instaurazione del presente giudizio, è entrata in vigore la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), il cui art. 6, sostituendo espressamente l'art. 28 della legge regionale n. 22 del 1996, introduce una diversa disciplina del regime autorizzatorio relativo alla realizzazione e all'esercizio delle discariche di rifiuti nella Regione Friuli-Venezia Giulia; che ai sensi del secondo comma di tale sopravvenuta disposizione, "non concorrono a formare" il fabbisogno di spazio di deposito "i rifiuti di provenienza extra-regionale, seppur in vario modo trattati da impianti localizzati nella Regione"; che la predetta norma, intervenendo sulla medesima materia regolata dalle disposizioni oggetto del giudizio di costituzionalità, incide sul complessivo quadro legislativo di riferimento e, pertanto, impone il riesame, da parte del giudice a quo, della perdurante rilevanza della questione di costituzionalità.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1999. Il Presidente: Vassalli Il relatore: Capotosti Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 1 dicembre 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze