Codice di Procedura Penale
Testo in vigore al
Sezione II. Degli atti del dibattimento
Art. 437 Direzione del dibattimento
1. La direzione del dibattimento spetta al presidente o al pretore.
2. Il presidente o il pretore ordina le letture; fa gli avvertimenti e le ammonizioni che la legge prescrive e riceve i giuramenti; procede agli interrogatori e agli esami; reprime le intimidazioni, le interruzioni e le altre manifestazioni illecite; vieta le domande suggestive o inopportune; dirige e modera la discussione e fa i richiami che ritiene necessari contro ogni eccesso in sostegno di accuse o di difese, valendosi dei poteri a lui attribuiti dall'articolo 433.
Art. 438 Discussione e decisione delle questioni incidentali
1. Nella discussione delle questioni incidentali puo' parlare uno solo dei difensori della medesima parte, brevemente e non oltre il tempo prefissogli dal presidente o dal pretore; le repliche non sono ammesse. Il presidente o il pretore impedisce in tutti i casi l'esposizione di cio' che non si riferisce direttamente ed esclusivamente all'oggetto della questione. Se il difensore prolunga il suo discorso oltre il termine predetto, il presidente o il pretore lo invita a concludere e in caso di persistenza gli toglie la facolta' di parlare.
2. Le ordinanze, con le quali il giudice decide sugli incidenti o provvede su altro oggetto, sono, a pena di nullita', pubblicate mediante lettura in udienza e inserite per intero nel processo verbale del dibattimento. Il testo delle ordinanze inserite nel verbale ha valore d'originale.
3. Tali ordinanze sono impugnabili a' termini dell'articolo 200.
Art. 439 Questioni preliminari
1. Le questioni concernenti la costituzione della parte civile, la citazione o l'intervento del responsabile civile o della persona civilmente obbligata per l'ammenda e quelle riguardanti la nullita' della ordinanza di rinvio a giudizio, sono, a pena di decadenza, trattate e decise subito dopo compiute per la prima volta le formalita' di apertura del dibattimento ai termini dell'art. 430.
2. Le questioni sulla competenza per territorio, sulla unione e la separazione dei giudizi a norma degli articoli 413 e 414, sull'ammissibilita' di testimoni, periti interpreti o consulenti tecnici, sulla mancata comparizione dei testimoni, periti o interpreti, sulla presentazione o richiesta di documenti e le eccezioni di nullita' indicate nell'art. 422, sono, a pena di decadenza, proposte e trattate subito dopo compiute per la prima volta le formalita' di apertura del dibattimento, salvo che la possibilita' di proporle sorga soltanto nel corso del dibattimento medesimo.
3. Le questioni indicate nella prima parte e nel primo capoverso di questo articolo sono trattate con unica discussione. Nondimeno, il presidente o il pretore puo' consentire, quando cio' non importa notevole ritardo nel dibattimento, che le questioni indicate nel capoverso precedente vengano discusse l'una dopo l'altra, secondo l'ordine da lui prescritto, ovvero che la discussione di talune di esse sia differita.
Art. 440 Interrogatori ed esami
1. Adempiuto quanto e' prescritto nell'articolo precedente e qualora in seguito ai provvedimenti emessi il dibattimento debba proseguire, il presidente o il pretore procede agli interrogatori ed all'assunzione delle prove.
Art. 441 Interrogatorio dell'imputato
1. Il presidente o il pretore procede, a pena di nullita', all'interrogatorio dell'imputato se questi e' presente o se non e' presente del suo procuratore speciale quando e' ammesso.
2. Anzitutto domanda all'imputato le generalita'; indi espone in forma chiara il fatto che gli e' attribuito e le circostanze di esso, e lo invita a indicare le sue discolpe e quanto altro ritenga utile per la sua difesa. Se l'imputato rifiuta di rispondere, se ne fa menzione nel processo verbale e il dibattimento prosegue.
3. Il presidente o il pretore puo' contestare all'imputato le dichiarazioni da lui fatte precedentemente, dando lettura in tutto od in parte dell'interrogatorio da lui reso durante l'istruzione o del verbale di sommarie informazioni menzionato nell'articolo 225.
Art. 442 Interrogatori separati di coimputati
1. Se gli imputati sono piu', il presidente o il pretore puo' in ogni stato del dibattimento interrogarne uno o piu' separatamente, facendo allontanare gli altri dalla sala d'udienza; dopo gli interrogatori separati, il presidente o il pretore deve, a pena di nullita', informare sommariamente ciascuno degli imputati di quanto avvenne in sua assenza.
Art. 443 Facolta' dell'imputato
1. Nel corso del dibattimento l'imputato ha facolta' di fare tutte le dichiarazioni che ritiene opportune, purche' si riferiscano alla sua difesa. Il presidente o il pretore impedisce ogni divagazione, e, se l'imputato persiste, lo fa allontanare dall'udienza.
2. L'imputato ha pure facolta' di conferire col suo difensore, tranne durante l'interrogatorio o prima di rispondere a domande rivoltegli.
L'esercizio di questa facolta' non puo' mai autorizzare la sospensione dell'udienza.
3. E' vietato al difensore e ad ogni altra persona di dare suggerimenti all'imputato durante l'interrogatorio o prima che egli risponda a particolari domande. Dell'infrazione di questo divieto e' fatta menzione nel processo verbale, senza pregiudizio dell'esercizio dei poteri disciplinari da parte del presidente o del pretore per la direzione del dibattimento.
Art. 444 Nuovi fatti punibili risultanti dal dibattimento
1. Salvo quanto e' disposto negli articoli 435 e 436, e qualora non sia applicabile la disposizione dell'articolo 445, il pubblico ministero ovvero il pretore nei limiti della sua competenza, procede a norma di legge se nel dibattimento risulta a carico dell'imputato alcun altro fatto preveduto dalla legge come reato e per il quale si debba procedere d'ufficio, diverso da quello enunciato nella ordinanza di rinvio a giudizio ovvero nella richiesta o nel decreto di citazione.
2. Se l'imputato detenuto e' prosciolto e per il fatto nuovo risultato nel dibattimento la legge consente il mandato di cattura, il pubblico ministero puo' emettere ordine d'arresto con gli effetti preveduti dall'articolo 251. Il pretore, qualora si tratti di reati di sua competenza, ... puo' emettere mandato d'arresto.
Art. 445 Reati concorrenti o circostanze aggravanti non contestati nell'imputazione
1. Qualora dagli atti istruttori o nel dibattimento risulti un reato concorrente o la continuazione di reato, ovvero una circostanza aggravante, e non ve ne sia menzione nella sentenza di rinvio, nella richiesta o nel decreto di citazione, il presidente, purche' la cognizione non appartenga alla competenza di un giudice superiore o speciale, li contesta, a richiesta del pubblico ministero, all'imputato, e, quando occorre, alla persona civilmente obbligata per l'ammenda e al responsabile civile, inserendone menzione nel processo verbale. Il pretore provvede anche d'ufficio.
2. Quando l'imputato assente e' rappresentato per mandato speciale dal difensore, la contestazione e' fatta al difensore stesso, il quale esercita i diritti dell'imputato. Questa disposizione non si applica quando si tratta di reato che non consente la rappresentanza mediante mandato speciale.
3. La sentenza di condanna pronunciata per il reato concorrente, per il reato continuato o per la circostanza, nuova, senza che siano state osservate le disposizioni precedenti, e' nulla anche in relazione ai fatti regolarmente contestati.
Art. 446 Concessione di un termine per la difesa
1. Qualora la contestazione preveduta dall'articolo precedente abbia per oggetto un reato concorrente o la continuazione di reato o una circostanza aggravante diversa dalla recidiva, il presidente o il pretore avverte l'imputato che puo' chiedere un termine non maggiore di cinque giorni per preparare la difesa. Questo termine e' improrogabile.
2. Il presidente o il pretore, quando l'imputato ha chiesto il termine predetto, sospende il dibattimento a norma dell'articolo 431. In tal caso il pubblico ministero e le parti private hanno facolta' di presentare nuove prove. Se l'imputato non chiede il termine o se la circostanza contestata e' la recidiva, il reato concorrente, la continuazione di reato e la circostanza aggravante restano compresi senz'altro nell'imputazione e nel giudizio.53
Art. 447 Interrogatori delle parti private diverse dall'imputato
1. Dopo l'interrogatorio dell'imputato, il presidente o il pretore procede all'interrogatorio della persona civilmente obbligata per l'ammenda e del responsabile civile; sente quindi la parte civile, qualora non debba essere esaminata come testimonio.
Art. 448 Esame dei testimoni
1. Il presidente o il pretore procede in seguito all'esame dei testimoni, nell'ordine che ritiene piu' opportuno, dando pero' la precedenza all'offeso dal reato, anche se si e' costituito parte civile.
2. I testimoni sono esaminati, a pena di nullita', l'uno dopo l'altro.
3. L'esame deve avvenire possibilmente in modo che nessun testimonio prima di deporre possa comunicare con alcuna delle parti o con i loro difensori o consulenti tecnici, assistere all'esame degli altri o vedere o udire o essere altrimenti informato di cio' che si fa nella sala di udienza.
4. Prima di procedere all'esame di ciascun testimonio, il presidente o il pretore gli fa prestare giuramento, a pena di nullita'; quindi gli chiede le generalita' e lo interroga intorno a qualsiasi vincolo di parentela o d'interessi o ad altre circostanze, che servano a valutare la sua credibilita'.
5. Per i delitti previsti dall'articolo 416 del codice penale e per quelli indicati nel primo comma dell'articolo 165-ter del codice di procedura penale il giudice, anche d'ufficio, puo' procedere all'esame dei testimoni ordinando che il procedimento si svolga a porte chiuse per il tempo necessario all'esame.
Art. 449 Giuramento dei testimoni
1. Tutti i testimoni, anche se hanno qualita' di denunciante, querelante o parte civile, devono prestare giuramento, quando non l'hanno precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.
2. Osservate le disposizioni dell'articolo 142, il presidente o il pretore fa prestare individualmente il giuramento ai testimoni, nell'atto in cui ciascuno di essi si presenta per essere esaminato, con la formula seguente:
3. Consapevole della responsabilita' che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verita' e null'altro che la verita'.104
4. Non e' ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto gli anni quattordici. Nondimeno il giudice lo ammonisce circa l'obbligo di dire tutta la verita', null'altro che la verita', e gli fa presenti i provvedimenti che possono essere ordinati per i minori degli anni quattordici i quali commettono un fatto che la legge prevede come delitto.
Art. 450 Norme applicabili per l'esame dei testimoni
1. Si osservano per l'esame dei testimoni le disposizioni degli articoli 348, 349, 350, 351 e 352.
2. I giudici, i magistrati del pubblico ministero, i cancellieri e i segretari, anche se appartenenti a giurisdizioni speciali, i quali hanno avuto parte per ragione del loro ufficio negli atti del procedimento, non possono essere assunti come testimoni.
Art. 450-bis Interrogatorio libero di persona imputata di reati connessi
1. Si osservano, per l'esame delle persone imputate per lo stesso reato o per un reato connesso, nei confronti delle quali si procede separatamente, le disposizioni dell'articolo 348-bis.
Art. 451 Relazioni, pareri chiarimenti di periti e consulenti tecnici - Giuramento dei periti e degli interpreti
1. Se nella istruzione sono intervenuti periti o consulenti tecnici, il presidente o il pretore fa dare lettura delle loro relazioni od osservazioni, dopo l'esame dei testimoni, ordinando l'omissione d'ogni superfluita' che vi sia contenuta. Nessuno ha diritto di opporsi alle prescrizioni del presidente o del pretore su tale oggetto.
2. I periti e i consulenti tecnici, citati a norma dell'art. 416, sono sentiti rispettivamente dopo la lettura predetta. Essi devono limitarsi a rispondere alle domande loro rivolte dal presidente o dal pretore.
3. I periti e i consulenti tecnici, intervenuti a norma dell'art. 417, devono limitarsi al riassunto delle loro conclusioni e all'esposizione delle ragioni essenziali che le giustificano.
4. Quando un perito o un interprete deve giurare nel dibattimento la formula e' quella rispettivamente indicata negli articoli 316 e 329, omessa la menzione della segretezza.
Art. 452 Mancata comparizione di persone citate
1. Quando un testimonio, un perito o un interprete, del quale sia stata ordinata la citazione, non sia comparso, il giudice, sentiti il pubblico ministero e le parti private, puo' decidere che il dibattimento sia continuato, ma puo' in seguito disporre diversamente qualora riconosca necessaria la comparizione.
2. Si applica, quando ne sia il caso, la disposizione dell'articolo 144.
3. Se non e' comparso un consulente tecnico, il dibattimento e' proseguito senz'altro in ogni caso.
Art. 453 Casi in cui i testimoni o i periti possono assumersi a domicilio
1. Il testimonio o il perito non comparso per legittimo impedimento puo' essere esaminato nel luogo in cui si trova.
2. La corte o il tribunale puo' delegare all'esame uno dei suoi componenti o puo' richiedere rispettivamente al presidente della corte d'appello o del tribunale del luogo in cui il testimonio o il perito si trova, la delegazione di un giudice che lo esamini. La corte, il tribunale o il pretore puo' anche delegare il pretore di quel luogo.
3. Queste regole si applicano altresi' quando occorre esaminare alcuna delle persone indicate nella prima parte dell'articolo 356.
4. Per l'esame dei Regi agenti diplomatici o degli incaricati di missione diplomatica all'estero, si applica la disposizione del primo capoverso dell'articolo 356, e, per gli agenti diplomatici della Santa Sede o di Stati esteri, quella dell'ultimo capoverso dell'articolo stesso.
Art. 454 Norme per l'esame a domicilio
1. All'esame indicato nell'articolo precedente il giudice procede con l'assistenza del cancelliere e occorrendo dell'ufficiale giudiziario, esclusa la presenza del pubblico. Il pubblico ministero ha facolta' di intervenire. L'imputato, la persona civilmente obbligata per l'ammenda, il responsabile civile e la parte civile possono farsi rappresentare dal rispettivo difensore o da un altro avvocato o procuratore all'uopo nominato. Se l'imputato ha due difensori, uno solo di essi puo' rappresentarlo e non e' ammesso l'intervento contemporaneo del sostituto. Il presidente o il pretore puo' permettere eccezionalmente che le parti private o alcuna di esse intervengano anche di persona.
2. Il pubblico ministero e i difensori sono avvertiti, a pena di nullita', del giorno, dell'ora e del luogo dell'esame.
3. Il giudice delegato, se accerta non sussistere o non essere legittimo l'impedimento addotto dal testimonio o perito, procede egualmente all'esame, ma ne informa subito l'Autorita' delegante la quale puo' provvedere a norma dell'articolo 452, ponendo inoltre a carico del testimonio o perito le spese del trasferimento del giudice, del cancelliere e delle altre persone intervenute. Tali provvedimenti sono dati senza dilazione dalla corte, dal tribunale o dal pretore che procede al giudizio, qualora si sia trasferito nel luogo.
4. Nei casi preveduti dall'articolo 366 del codice penale, il giudice delegato fa compilare processo verbale e lo trasmette al pubblico ministero per il procedimento.
Art. 455 Perizia nel dibattimento
1. Se nel dibattimento risultano circostanze importanti, di cui non hanno avuto notizia i periti assunti nell'istruzione, ovvero se e' necessario chiedere chiarimenti su questioni sulle quali quei periti non hanno gia' espresso il loro parere, la corte, il tribunale, o il pretore ha facolta' di disporne anche d'ufficio la citazione.
2. Se risultano gravi e fondati indizi che rendono necessaria un'indagine sullo stato di mente dell'imputato, ovvero se il giudice ritiene di non poter pronunciare il giudizio senza altri accertamenti e non vi e' stato nell'uno e nell'altro caso un precedente esame sul medesimo oggetto, la corte, il tribunale o il pretore puo' nominare con ordinanza un perito.
3. Quando occorre, il giudice, anche senza sentire il parere del perito, puo' provvedere a' termini dell'articolo 88.
Art. 456 Provvedimenti conseguenti all'ammissione della perizia nel dibattimento
1. Se il giudice dispone la perizia nel dibattimento, il perito e' immediatamente citato a comparire e deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento. Se non e' possibile provvedere in tal modo, e il giudice ritiene di non poter procedere al giudizio senza la perizia, pronuncia ordinanza con cui, rinviato il dibattimento, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice istruttore, o al consigliere delegato della sezione istruttoria se l'istruzione fu da lui compiuta, perche' provveda secondo le disposizioni degli articoli 314 e seguenti, in quanto sono applicabili. Terminata la perizia, il giudice istruttore o il consigliere delegato trasmette gli atti alla cancelleria del giudice che ha ordinato la perizia, e si provvede per il nuovo dibattimento a termini degli articoli 405 e seguenti. Il pretore provvede da se' per l'assunzione della perizia, terminata la quale fissa il nuovo dibattimento.
2. Quando il perito e il consulente tecnico sono ammessi nel dibattimento, si osservano le limitazioni indicate nell'art. 451.