Sez. 1, Sentenza n. 2472 del 09/11/1984 Cc. (dep. 11/01/1985) Rv. 167370 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - VALUTAZIONE UNITARIA DEI PERIODI (SEMESTRI DI PENA SCONTATA) DI RIFERIMENTI - OBBLIGATORIETÀ - VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEL CONDANNATO DURANTE L'INTERO ARCO DELLA DETENZIONE - NECESSITÀ.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - VALUTAZIONE UNITARIA DEI PERIODI (SEMESTRI DI PENA SCONTATA) DI RIFERIMENTI - OBBLIGATORIETÀ - VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEL CONDANNATO DURANTE L'INTERO ARCO DELLA DETENZIONE - NECESSITÀ.*
Agli effetti della liberazione anticipata, i periodi di riferimento (i singoli semestri di pena detentiva scontata) non vanno considerati isolatamente, in modo staccato e frammentario, ma unitariamente; invero, consistendo il parametro del giudizio nella "partecipazione del condannato all'opera di rieducazione" e la finalità della misura "nel suo efficace reinserimento nella società", la valutazione deve essere complessiva e sintetica e riguardare l'intero arco di tempo preso in considerazione, cui deve corrispondere un provvedimento unico ed uniforme, positivo o negativo.*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)