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Sez. 6, Sentenza n. 3428 del 27/01/1988 Ud. (dep. 16/03/1988) Rv. 177877 - 01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALUTAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-01-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177877-01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALUTAZIONE - CONDIZIONI.*

La chiamata di correo costituisce un mezzo di prova al pari di qualsiasi altro elemento di fatto legittimamente acquisito al processo, quindi liberamente valutabile dal giudice di merito, anche se con rigorosa verifica della sua attendibilità data la sua natura sospetta, attraverso la correlazione logica con gli altri elementi processuali. Ne discende che se essa è spontanea, costante, dettagliata, non smentita e non contrastata da altri elementi istruttori e dal complesso probatorio raccolto, per cui risulta credibile sul piano logico e psicologico, può ben assumere valore di prova decisiva a carico dell'imputato persino da sola, cioè anche se non corroborata da quegli elementi specifici che comunemente vengono detti di riscontro obiettivo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 348 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)