Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari
Testo in vigore al
Art. 72 Art. 5 C.C. 22 luglio 1938
1. Gli assegni familiari sono dovuti per tutto il periodo in cui dura il rapporto di lavoro.
2. In caso di morte del lavoratore, gli assegni sono dovuti per tutto il mese in cui e' avvenuto il decesso indipendentemente dalla sua data.
Art. 73 Art. 20 C.C, 22 luglio 1938
1. Il contributo delle aziende e' dovuto per tutto il periodo per il quale perdura il rapporto di lavoro a norma dell'art. 72. Per i periodi durante i quali la azienda non debba corrispondere o debba corrispondere solo in parte gli emolumenti, il contributo dovuto e' calcolato sull'ammontare della retribuzione intera, come se fosse corrisposta al lavoratore.
Art. 74 Art. 19 C.C. 22 luglio 1938
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, COME
MODIFICATO DALLA L. 30 APRILE 1969, N. 153
Art. 75 Artt. 24 e 25 C.C. 22 luglio 1938
Capo IV. per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali
Art. 76 Art. 1 L. 20 dicembre 1951, n. 1564
1. La gestione degli assegni familiari per giornalisti professionisti aventi rapporto d'impiego con imprese editoriali e' affidata all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, il quale vi provvede con l'applicazione delle norme previste per gli
impiegati ... dell'industria della Cassa unica per gli
assegni familiari contenute nel presente testo unico.
Art. 77 Art. 8 D.Leg.Lgt. 1 agosto 1945, n. 720
1. Sovraintende alla gestione un Comitato speciale presieduto dal Presidente dell'Istituto di previdenza dei giornalisti italiani, e composto:
1) da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
2) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio - servizi spettacolo, informazioni e proprieta' intellettuale;
3) da un rappresentante dei giornalisti;
4) da un rappresentante delle imprese editoriali.
2. Il Comitato e' costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite, per i rappresentanti di cui ai nn. 3 e 4, le organizzazioni sindacali interessate a carattere nazionale.
Art. 78 Art 8 D.Leg.Lgt. 1 agosto 1945, n. 720
1. Le funzioni di controllo sulla gestione sono esercitate dal Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto di previdenza dei giornalisti.
Capo V. Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici
Art. 79 Art. 2 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 13 L. 6 agosto 1940 n. 1278
1. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano:
a) al personale di ruolo, compreso quello salariato comunque denominato, delle Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo;
b) al personale non di ruolo, compreso quello salariato, delle Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo, al quale sia assicurato per legge, regolamento o atto amministrativo un trattamento di famiglia;
c) al personale delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza e degli altri enti pubblici, vincolato da rapporto di impiego, di ruolo e non di ruolo, compreso quello salariato, il cui trattamento di famiglia sia disciplinato per legge, regolamento o atto amministrativo o che non abbia diritto a tale trattamento per effetto delle limitazioni e condizioni previste dai rispettivi ordinamenti.
Art. 80 Art. 14 L. 6 agosto 1940, n. 1278
1. Ai sensi dell'articolo precedente s'intende per trattamento di famiglia, nei limiti e condizioni previste dai rispettivi ordinamenti, la corresponsione di una aggiunta per i carichi di famiglia alla retribuzione normale, distinta dalla retribuzione stessa.
2. Per il personale non di ruolo dello Stato e degli enti pubblici tale aggiunta puo' consistere in una quota di retribuzione corrisposta in dipendenza di carichi di famiglia o comunque a titolo di caroviveri in misura superiore a quella stabilita per i non coniugati.
Art. 81 Art. 16 L. 6 agosto 1940, n. 1278
1. Per assicurare la corresponsione degli assegni familiari al personale delle Amministrazioni dello Stato e' degli altri enti pubblici non escluso dall'applicazione delle disposizioni relative, agli assegni stessi a norma dell'articolo 79 del presente testo unico, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro e coi Ministri interessati, sara' stabilito quale delle tabelle previste nel precedente articolo 33 debba essere applicata al personale predetto, avuto riguardo alle affinita' che esso presenta con le categorie ivi indicate.
Titolo IV. Penalita'
Art. 82 Art. 24 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 17 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 - Art. 7 D.Leg.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250
1. Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore a quella dovuta, e' tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate, nonche' al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed e' punito con l'ammenda da L. 1000 a L.
10.000.
3. Il datore di lavoro che non provvede, se tenutovi, alla corresponsione degli assegni e' punito con una ammenda da L. 1000 a L. 10.000.
4. Il datore di lavoro e in genere coloro che sono preposti al lavoro, ove si rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati o documenti necessari ai fini della applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti con una ammenda da L. 1.000 a L. 10.000.
5. Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri fatti fraudolenti al fine di procurare a se' o ad altri la corresponsione di assegni familiari, e' punito con una multa da L. 1600 a L. 24.000, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.
Art. 83 Art. 25 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239
1. Sempreche' non abbia avuto applicazione la disposizione del 1° comma dell'art. 82, il datore di lavoro, nei casi di tardivo pagamento dei contributi, e' tenuto al contemporaneo pagamento degli interessi di mora, nella misura stabilita per l'interesse legale in materia civile.
2. Tali interessi decorrono, indipendentemente da ogni domanda giudiziale, dal giorno successivo a quello della scadenza del termine previsto nel presente testo unico per la presentazione della denuncia all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
3. Gli interessi di mora non sono dovuti quando sui contributi vengano percepiti i diritti preveduti, per tardivo pagamento dalla legge relativa alla riscossione delle imposte dirette.
Art. 84 Art. 27 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239
1. Contro i morosi al pagamento dei contributi l'Istituto nazionale della previdenza sociale puo' emettere ingiunzione di pagamento comprensiva della quota dovuta, degli interessi di mora e delle eventuali spese.
2. L'ingiunzione sara' resa esecutiva dal pretore del capoluogo della provincia ove e' la sede dell'azienda, osservate per il procedimento le norme stabilite dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che approva il testo unica delle disposizioni relative alla, riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
3. L'ingiunzione costituisce titolo valido per l'iscrizione della ipoteca sugli immobili del datore di lavoro moroso, dopo la scadenza del termine per l'opposizione.
Art. 85 Art. 18 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479
1. Salvo che i fatti costituiscano reato piu' grave, i datori di lavoro o coloro che li rappresentano sono puniti con l'ammenda da L. 500 a L. 5000 per le contravvenzioni alle disposizioni di cui agli articoli 39, 40, 41, 42, 68 e 75 del presente testo unico.
2. Ogni lavoratore, per le infrazioni alle disposizioni di cui agli articoli 20 comma terzo, 38 comma quinto e 40 del presente testo unico, e' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 2000.
Art. 86 Art. 25 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048
1. Nelle contravvenzioni al presente testo unico, il contravventore, prima dell'apertura, del dibattimento del giudizio di primo grado, puo' presentare domanda di oblazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, il quale, previo parere del Comitato speciale per gli assegni familiari, determina la somma da pagarsi entro i limiti, minimo e massimo, dell'ammenda stabilita.
2. Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati, l'Istituto puo' anche, previo parere del Comitato predetto, ridurre la somma aggiuntiva dovuta a norma del primo comma dell'art. 82.
Titolo V. Disposizioni finali
Art. 87 Art. 23 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048
1. Si osservano per gli assegni familiari, sempre che siano applicabili, le disposizioni del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, comprese quelle sui benefici, i privilegi e le esenzioni fiscali.
Art. 88 Art. 26 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048
1. La vigilanza per l'applicazione del presente testo unico e' esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.
2. Visto: Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI
TABELLA A
Assegni familiari e relativo contributo per l'industria
(Comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni).
A) Assegni settimanali
(Ragguagliabili a giornata, a quindicina o a mese, secondo il rapporto di 1: 6, di 1 x 2, di 1 x 4 rispettivamente, piu' nel secondo caso un assegno giornaliero e due nel terzo).
=====================================================================
| Per | Per | Per ciascun
Aventi diritto |ciascun figlio| il coniuge | ascendente
---------------------------------------------------------------------
| | |
Dirigenti, impiegati ed | | |
operai. . . . . . . . | L.3.420 | L.3.420 | L. 435
B) Contributo
(A carico del datore di lavoro)
Misura: 28,50% sulla retribuzione lorda.
C) Ammontare della retribuzione assoggettabile a contributo
- limite minimo: L. 400 giornaliere;
- limite massimo: per gli uomini L. 900 giornaliere;
per le donne L. 750 giornaliere.
Visto: Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI
TABELLA B
Assegni familiari e relativo contributo per l'agricoltura
(Per i dirigenti e gli impiegati gli assegni e il contributo sono comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 e successive modificazioni).
A) Assegni giornalieri
=====================================================================
| Per | Per | Per ciascun
Aventi diritto |ciascun figlio| il coniuge | ascendente
---------------------------------------------------------------------
| | |
Dirigenti e impiegati . | L. 146 | L. 93 | L. 55
Qperai. . . . . . . . . | " 60 | " 50 | " 40
| | |
B) Contributo
(A carico del datore di lavoro)
per gli operai: L. 97,60 per giornata di lavoro;
per i dirigenti e impiegati: 31,25% sulla retribuzione lorda.
C) Ammontare della retribuzione dei dirigenti e impiegati
assoggettabile a contributo
- limite minimo: L. 400 giornaliere;
- limite massimo: per le retribuzioni riferite a
mese . . . . . . . . . . . . L. 18.750
per le retribuzioni riferite a
quindicina o a quattordicina . " 9.375
per le retribuzioni riferite a
settimana. . . . . . . . . . . " 4.687
per le retribuzioni riferite a
giornata . . . . . . . . . . . " 750(3)2224252627
Visto: Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI
TABELLA C
Assegni familiari e relativo contributo
per il commercio e le professioni ed arti
Comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni).
A) Assegni mensili
(Ragguagliabili a giornata o a quindicina, secondo il rapporto di 1: 26 e di 1: 2 rispettivamente, ed a settimana moltiplicando l'assegno giornaliero per sei, fermo restando, qualora il rapporto di lavoro sia di durata inferiore al mese, che non si puo' superare. In ogni caso e proporzionalmente, l'importo dell'assegno mensile, quindicinale e settimanale).
=====================================================================
| Per | Per | Per ciascun
Aventi diritto |ciascun figlio| il coniuge | ascendente
---------------------------------------------------------------------
| | |
Dirigenti, impiegati ed | | |
operai. . . . . . . . | L. 14.820| L.14.820 | L. 1.430
| | |
(A carico del datore di lavoro)
C) Ammontare della retribuzione assoggettabile a contributo
- limite minimo: - limite minimo: L. 400 giornaliere;
- limite massimo: per le retribuzioni riferite a
mese . . . . . . . . . . . . . L. 22.500
per le retribuzioni riferite a
quindicina o a quattordicina . " 11.250
per le retribuzioni riferite a
settimana. . . . . . . . . . . " 5.625
per le retribuzioni riferite a
giornata . . . . . . . . . . . " 90015
Visto: Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI
TABELLA D ASSEGNI FAMILIARI E RELATIVO CONTRIBUTO PER IL CREDITO
(Comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contri buto stabilito dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni.
1. - Istituti di credito di diritto pubblico (Banco di Sicilia, Banco di Napoli, Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di San Paolo di Torino, Monte dei Paschi di Siena);
2. - Banche di Interesse nazionale (Banca commerciale italiana, Credito italiano, Banco di Roma);
3. - Banche di province; Banche popolari; Agenti di credito;
Banchieri privati; Istituti finanziari; Casse rurali, agrarie, enti ausiliari; Agenti di cambio; Commissionari di Borsa e cambiavalute;
Casse di risparmio; Monti di credito su pegno di 1ª e 2ª categoria;
Federazioni regionali delle Casse di risparmio; Enti equiparati;
Esattoriale, tesorerie e ricevitorie gestite da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno.
A) ASSEGNI MENSILI
(Ragguagliabili a giornata secondo il rapporto di 1: 26)
Per Per
ciascun Per il ciascun AVENTI DIRITTO figlio coniuge ascendente
Dirigenti,impiegati e operai L. 6.500 L. 6.500 L. 6.500
B) CONTRIBUTO
(A carico del datore di lavoro)
Misura: 46 per cento della retribuzione assoggettabile a contributo: limite minimo: L. 500 giornaliere
limite massimo: per le retribuzioni riferite
a mese.................. L. 18.750
per le retribuzioni riferite
a quattordicina o a
quindicina.............. " 9.375
per le retribuzioni riferite
a settimana............. " 4.687
per le retribuzioni riferite
a giornata.............. " 750
Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO7
TABELLA E
Assegni familiari e relativo contributo per l'assicurazione
(Comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni).
IMPRESE ASSICURATRICI
AGENTI E SUB-AGENTI DI ASSICURAZIONE
A) Assegni mensili
(ragguagliabili a giornata secondo il rapporto di 1: 26)
=====================================================================
| Per ciascun | Per | Per ciascun
AVENTI DIRITTO | figlio | il coniuge | ascendente
---------------------------------------------------------------------
Dirigenti, impiegati ed| L. 3.900 | L. 2.990 | L. 1.716
operai
B) Contributo
(a carico del datore di lavoro)
Misura: 16,50 per cento sulla retribuzione lorda.
C) Ammontare della retribuzione
assoggettabile a contributo
Limite minimo: lire 400 giornaliere.
Limite massimo:
per le retribuzioni riferite a mese . . . . . . . . . . . L. 18.750
per le retribuzioni riferite a quindicina o a quattordicina. L. 9.375 per le retribuzioni riferite a settimana . . . . . . . . . L. 4.687
per le retribuzioni riferite a giornata. . . . . . . . . . . L. 7505
TABELLA F
Assegni familiari e relativo contributo
per i servizi tributari appaltati
(Comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni).
A) Assegni mensili
(Ragguagliabili a giornata secondo il rapporto di 1: 26).
=====================================================================
| Per | Per | Per ciascun
Aventi diritto |ciascun figlio| il coniuge | ascendente
---------------------------------------------------------------------
| | |
Dirigenti e impiegati . | L. 1.053 | L. 1.066 | L. 936
Operai. . . . . . . . . | " 884 | " 884 | " 832
| | |
B) Contributo
(A carico del datore di lavoro)
Misura: 15,50% sulla retribuzione lorda.
C) Ammontare della retribuzione assoggettabile a contributo
- limite minimo: L. 400 giornaliere;
- limite massimo: per le retribuzioni riferite a
mese . . . . . . . . . . . . . L. 18.750 per le retribuzioni riferite a
quindicina o a quattordicina . " 9.375 per le retribuzioni riferite a
settimana. . . . . . . . . . . " 4.687 per le retribuzioni riferite a
giornata . . . . . . . . . . . " 750 Visto:
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI
TABELLA G
Assegni familiari e relativo contributo per l'artigianato
(Comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni).
A) Assegni settimanali
(Ragguagliabili a giornata, a quindicina o a mese, secondo il rapporto di 1: 6, di 1 x 2, di 1 x 4 rispettivamente, piu' nel secondo caso un assegno giornaliero e due nel terzo).
=====================================================================
| Per | Per | Per ciascun
Aventi diritto |ciascun figlio| il coniuge | ascendente
---------------------------------------------------------------------
| | |
Dirigenti e impiegati . | L. 918 | L. 600 | L. 330
Operai. . . . . . . . . | " 720 | " 510 | " 330
| | |
B) Contributo
(A carico del datore di lavoro)
Misura: 13% sulla retribuzione lorda.
C) Ammontare della retribuzione assoggettabile a contributo
- limite minimo: L. 400 giornaliere;
- limite massimo: " 900 giornaliere.
Visto:
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI
TABELLA H. ASSEGNI FAMILIARI E RELATIVO CONTRIBUTO PER LA LAVORAZIONE DELLA FOGLIA DI TABACCO
(Comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni).
A) ASSEGNI SETTIMANALI
(Ragguagliabili a giornata, a quindicina o a mese, secondo il
rapporto di 1: 6, di 1 x 2, di 1 x 4 rispettivamente, piu', nel secondo caso, un assegno giornaliero e due nel terzo).
Aventi diritto: Dirigenti, Impiegati ed operai, per ciascun figlio L. 1068, per il coniuge L. 762, per ciascun ascendente L. 330.
B) CONTRIBUTO
(A carico del datore di lavoro)
Misura: 22,95 per cento sulla retribuzione lorda.
Addizionale temporanea: 1,55 per cento.
C) AMMONTARE DELLA RETRIBUZIONE ASSOGGETTABILE A CONTRIBUTO
Limite minimo, lire 500 giornaliere.
Limite massimo, lire 750 giornaliere.8
TABELLA I
Assegni familiari e relativo contributo per i giornalisti
professionisti aventi rapporto d'impiego con aziende editoriali
(Comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni).
A) Assegni mensili
(Ragguagliabili a giornata secondo il rapporto di 1: 26).
=====================================================================
Per ciascun figlio | Per il coniuge | Per ciascun ascendente
---------------------------------------------------------------------
| |
L. 3.978 | L. 2.600 | L. 1.430
| |
B) Contributo
(A carico del datore di lavoro)
Misura: 21% sulla retribuzione lorda.
C) Ammontare della retribuzione assoggettabile a contributo
- limite minimo: L. 400 giornaliere;
- limite massimo: " 23.400 mensili.
Visto: Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI