Sez. 3, Sentenza n. 14527 del 11/10/2002 (Rv. 557845 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ | Intimazione di sfratto - Successiva purgazione della mora - Gravità del pregresso inadempimento - Accertamento nell'ambito del giudizio ordinario di risoluzione nel quale il procedimento sommario si è trasformato - Ammissibilità.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ
La purgazione della mora, successiva alla domanda di risoluzione insita nell'intimazione di sfratto, non è ostativa, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1453 cod. civ., all'accertamento della gravità del pregresso inadempimento nell'ambito del giudizio ordinario che a tal fine prosegua dopo il pagamento dei canoni scaduti da parte dell'intimato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 663 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)