Codice di Procedura Penale
Testo in vigore al
Art. 130 Rapporto al Consiglio dell'Ordine a carico del difensore dell'imputato che abbandona la difesa - Provvedimenti per la sostituzione
1. Se il difensore dell'imputato viola il divieto stabilito nell'articolo precedente, il presidente, il giudice o il pretore ne fa immediato rapporto al consiglio dell'ordine del luogo dove il fatto e' avvenuto per i provvedimenti disciplinari.
2. Qualora la violazione del divieto sia avvenuta prima del dibattimento, il giudice istruttore o il pretore invita l'imputato che sia rimasto senza difensore a nominarne un altro. Se l'imputato non lo nomina o se il precedente difensore e stato nominato d'ufficio, si provvede d'ufficio alla sostituzione. Se il difensore nominato dalla parte o d'ufficio non assume la difesa, e' nominato d'ufficio il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori, il quale puo' delegare un altro avvocato in sua vece.
3. Se il difensore commette il fatto nel dibattimento, il presidente, qualora non sia possibile nominare immediatamente un altro avvocato o procuratore, provvede a norma del precedente capoverso. Se il nuovo difensore ne fa richiesta e' conceduto un termine non inferiore a tre giorni per preparare la difesa. Il dibattimento non puo' essere sospeso per un tempo maggiore, ne' rinviato a causa dell'abbandono della difesa, salvo che si tratti di processo di particolare gravita'.
4. Se il fatto e' commesso nel dibattimento avanti al pretore, e non e' possibile nominare immediatamente un altro avvocato o procuratore, la difesa puo' essere affidata ad un vice-pretore o ad un uditore giudiziario altrimenti si procede a norma del primo capoverso. Deve, se richiesto, essere conceduto un termine non superiore a tre giorni per preparare la difesa.
Art. 131 Sanzioni contro il difensore dell'imputato che abbandona la difesa
1. Il difensore che viola il divieto stabilito nell'art. 129 e' sospeso dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi.
2. Il difensore nominato d'ufficio o delegato, che senza giusta causa rifiuta l'incarico, e' sospeso dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi.
3. Le spese cagionate dal fatto del difensore sono poste a suo carico.
4. Le sanzioni prevedute in questo articolo sono applicate con ordinanza della sezione istruttoria, citato il difensore a comparire di persona per presentare le sue discolpe e sentito il procuratore generale.
5. Contro l'ordinanza e' ammesso il ricorso per cassazione, anche per il merito, da parte dell'interessato e del pubblico ministero.
Art. 132 Abbandono della difesa di altre parti
1. L'abbandono della difesa della parte civile, della persona civilmente obbligata per l'ammenda e del responsabile civile non impedisce in alcun caso l'immediata continuazione del procedimento e non interrompe la udienza, salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari da parte degli organi professionali, ai quali il giudice istruttore, il presidente o il pretore deve fare rapporto.
Art. 133 Incompatibilita' e revoca dei difensori
1. Quando non vi e' incompatibilita', la difesa di piu' imputati puo' essere affidata ad un difensore comune. L'incompatibilita' della difesa deve essere rilevata da chi vi ha interesse, appena ne viene a conoscenza, e, in ogni caso, in tempo utile perche' si possa provvedere alla sostituzione, senza sospendere gli atti del procedimento; altrimenti essa non puo' in seguito essere opposta ne' in via d'eccezione ne' come motivo d'impugnazione.19
2. Se l'imputato ha sostituito il proprio difensore di fiducia o ne ha revocato la nomina senza sostituirlo, la sostituzione o la revoca non produce effetto se non e' comunicata al giudice od al pubblico ministero che procede all'istruzione. Nel dibattimento la sostituzione o la revoca avviene mediante dichiarazione inserita nel processo verbale.
Art. 134 Nomina dei difensori di fiducia
1. Quando la legge prevede la nomina di un difensore, senza esigere forme particolari, la nomina puo' farsi dalla parte interessata in qualsiasi atto del procedimento ricevuto dall'Autorita' giudiziaria o ad essa presentato ovvero con dichiarazione resa personalmente o per mezzo di procuratore speciale nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario procedente o con lettera raccomandata diretta alla stessa cancelleria o segreteria.
2. Costituisce grave infrazione disciplinare per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica e per tutti i dipendenti dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, dare consigli sulla scelta del difensore di fiducia.
Art. 135 Colloqui del difensore con l'imputato detenuto
1. Durante l'istruzione formale, quando sono terminati gli interrogatori, il giudice puo' autorizzare il difensore a conferire con l'imputato detenuto. Dopo il deposito degli atti a norma dell'articolo 372, o dopo che la citazione fu ordinata dal pretore o richiesta dal pubblico ministero, il difensore puo' conferire con l'imputato stesso senza bisogno di autorizzazione.
Art. 136 Procuratori speciali per determinati atti
1. Quando la legge consente che un atto del procedimento penale sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, il mandato speciale deve a pena d'inammissibilita' essere rilasciato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre le indicazioni che la legge particolarmente richiede, la determinazione dell'oggetto per cui e' conferito e dei fatti ai quali si riferisce.
Il mandato e' unito agli atti.
2. Per le pubbliche Amministrazioni basta che il mandato sia sottoscritto dai capo dell'Amministrazione nella circoscrizione in cui si fa l'istruzione o il giudizio, e sia munito del sigillo dell'ufficio.
3. Non e' ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell'interesse altrui senza mandato speciale nei casi in cui questo e' richiesto dalla legge.
Titolo quarto. Degli atti processuali
Capo I. Disposizioni generali
Art. 137 Uso della lingua italiana
1. Tutti gli atti del procedimento penale devono essere compiuti in lingua italiana a pena di nullita'.
2. Le persone che sanno esprimersi in lingua italiana sono obbligate a servirsi di questa nel rendere le loro dichiarazioni o deposizioni.
3. Il rifiuto di esprimersi in lingua italiana da parte di persona che la conosca e la falsa attestazione di ignorarla sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a duemila, salve le maggiori pene quando il fatto costituisce un piu' grave reato.
Art. 138 Oralita' degli esami e interrogatori
1. Chi e' esaminato o interrogato deve rispondere oralmente, e non gli e' consentito di leggere dichiarazioni scritte. Tuttavia il giudice o il pubblico ministero procedente all'istruzione sommaria puo' permettere, facendone menzione nel processo verbale, di consultare note in aiuto alla memoria, avuto riguardo alla qualita' della persona e alla natura dei fatti. Tale permesso deve essere dato in ogni caso ai periti e ai consulenti tecnici che ne facciano domanda.
Art. 139 Sottoscrizione degli atti
1. Quando e' richiesta la sottoscrizione di un atto o di un documento, e' sufficiente se la legge non dispone altrimenti la scrittura di propria mano, in fine dell'atto, del nome e del cognome di chi deve firmare.
2. Se questi non puo' o non sa scrivere, il pubblico ufficiale al quale e' presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale, accertata l'identita' della persona, ne fa annotazione in fine dell'atto medesimo.
3. Non e' valida la sottoscrizione apposta con mezzi meccanici o con segni diversi dalla scrittura.
Art. 140 Data degli atti
1. Quando la legge richiede la data di un atto, devono indicarsi il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui l'atto e' compiuto. Non e' necessaria l'indicazione dell'ora se non e' espressamente prescritta.
2. Se l'indicazione della data di un atto e' richiesta a pena di nullita', questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza in base ad elementi contenuti nell'atto medesimo o in atti con questo connessi.
Art. 141 Eliminazione degli scritti anonimi
1. Gli scritti anonimi non possono essere uniti agli atti del procedimento, ne' puo' farsene alcun uso processuale, salvo che costituiscano corpo del reato, ovvero provengano comunque dall'imputato.
Art. 142 Giuramento
1. L'Autorita' che riceve il giuramento ammonisce previamente chi deve prestarlo dell'importanza morale dell'atto, del vincolo religioso che con esso contrae dinanzi a Dio e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsita' in giudizio. Nei giudizi collegiali l'ammonizione e' fatta dal presidente. Chi deve prestare il giuramento sta in piedi a capo scoperto al cospetto dell'Autorita' che lo riceve. Questa ne legge la formula e il giuramento si presta pronunciando le parole: Lo giuro.
2. Il giuramento, una volta prestato, non deve piu' rinnovarsi nello stesso procedimento, salvo che l'atto nel quale fu prestato sia stato annullato. Fuori di questo caso, quando la persona viene richiamata per atti successivi, il giudice le rammenta soltanto il giuramento prestato e ne fa menzione nel processo verbale.
3. Le disposizioni della prima parte di questo articolo si osservano a pena di nullita'.
4. La prestazione del giuramento nei casi in cui la legge non la esige non e' causa di nullita'.
Art. 143 Interrogatorio o esame di sordi, muti o sordomuti
1. Per interrogare, esaminare o far giurare un sordo, un muto o un sordomuto:
1) al sordo si presentano in iscritto le ammonizioni, le domande, le osservazioni e la formula del giuramento ed egli da' le sue risposte e giura oralmente;
2) al muto si fanno oralmente le ammonizioni, le domande, le osservazioni, ed egli risponde in iscritto; la formula del giuramento letta dall'Autorita' che lo riceve gli e' poi presentata ed egli scrive sotto di essa le parole: Lo giuro, e le sottoscrive;
3) al sordomuto si fanno le ammonizioni, le domande, le osservazioni e si presenta la formula del giuramento ed egli risponde in iscritto e giura scrivendo sotto la formula le parole: Lo giuro, e le sottoscrive.
2. Se il sordo, il muto o il sordomuto non sa leggere o scrivere, l'Autorita' che deve esaminarlo nomina uno o piu' interpreti, scelti di preferenza tra le persone abituate a trattare con lui, osservando nel resto le disposizioni relative agli interpreti.
Art. 144 Accompagnamento coattivo di persone obbligate a presentarsi all'Autorita' giudiziaria e sanzioni contro di esse
1. Se il testimonio, il perito, l'interprete o il custode di cose sottoposte a sequestro, regolarmente citato o chiamato, omette senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice o il pubblico ministero puo' ordinarne l'accompagnamento per mezzo della forza pubblica, e puo' altresi' condannarlo con ordinanza al pagamento di una somma da lire cento a duemila a favore della Cassa delle ammende e alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.
Art. 145 Facolta' delle parti di presentare memorie e istanze
1. In ogni stato e grado del procedimento le parti e i loro difensori hanno facolta' di presentare al giudice o al pubblico ministero memorie o istanze scritte, mediante deposito nella cancelleria o segreteria, senza obbligo di comunicarle alle altre parti, salvo che la legge disponga altrimenti.
Capo II. Degli atti e dei provvedimenti del giudice
Art. 146 Poteri coercitivi del giudice
1. Ogni giudice nell'esercizio delle sue funzioni puo' richiedere l'intervento della forza pubblica e puo' prescrivere tutto cio' che e' necessario per il sicuro ed ordinato compimento degli atti ai quali procede.
Art. 147 Assistenza del cancelliere
1. Il giudice in tutti gli atti ai quali procede e' assistito dal cancelliere, se la legge non dispone altrimenti.
Art. 148 Forme dei provvedimenti del giudice
1. La legge stabilisce i casi nei quali l'atto del giudice deve assumere la forma della sentenza, quella dell'ordinanza o quella del decreto.
2. La sentenza e' sempre pronunciata in nome del Popolo italiano.
3. Le sentenze e le ordinanze devono essere motivate, a pena di nullita'. I decreti devono essere motivati a pena di nullita' soltanto quando e' richiesta espressamente la motivazione.
4. I provvedimenti per l'attuazione di disposizioni ordinatorie del procedimento o regolamentari sono dati senza l'osservanza di speciali formalita', e, quando non e' disposto altrimenti, anche oralmente.
Art. 149 Correzione di errori materiali
1. Oltre che nei casi particolarmente preveduti dalla legge, quando nelle sentenze, nelle ordinanze o nei decreti sono contenuti omissioni od errori, che non producono nullita' e la cui correzione non importa una modificazione essenziale dell'atto, la correzione e' disposta anche d'ufficio con ordinanza in camera di consiglio dal giudice che ha compiuto l'atto, previa citazione, se e' possibile, della parte che vi ha interesse.4165
2. Nel processo verbale e' fatta menzione delle dichiarazioni della parte interessata.
3. Nell'originale dell'atto e' fatta annotazione dell'ordinanza di correzione.
4. L'ordinanza che dispone la correzione e' soggetta soltanto al ricorso per cassazione.
5. Quando e' stata proposta impugnazione contro un provvedimento contenente omissioni o errori materiali, se l'impugnazione e' dichiarata inammissibile la correzione e' disposta dal giudice che ha emesso il provvedimento; altrimenti vi provvede il giudice competente a decidere sull'impugnazione.
Art. 150 Conclusioni delle parti relative ai provvedimenti del giudice
1. Nel dibattimento le sentenze e le ordinanze sono precedute dalle conclusioni orali del pubblico ministero e delle parti private, a pena di nullita', se la legge non dispone altrimenti.