Sez. 4, Sentenza n. 15617 del 26/01/2011 Ud. (dep. 19/04/2011) Rv. 249964 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Art. 186, comma primo, lett. a) Cod. strada - Depenalizzazione - Conseguenze.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL
L'assoluzione dal reato di cui all'art. 186, comma primo, lett. a), Cod. strada (guida in stato di ebbrezza con tasso alcoolemico superiore a 0, 5 e non superiore a 0, 8), per depenalizzazione a seguito dell'art. 33, comma quarto, legge 29 luglio 2010, n. 120, non comporta la trasmissione degli atti alla competente autorità amministrativa, in considerazione del principio di legalità-irretroattività, sancito per gli illeciti amministrativi dall'art. 1 l. n. 689 del 1981 richiamato dall'art. 194 Cod. strada, non rinvenendosi nella legge n. 120 del 2010 una apposita previsione che possa far ritenere derogato il suddetto principio.
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 29/07/2010 num. 120 art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)