Sez. 6, Sentenza n. 415 del 01/02/1999 Cc. (dep. 16/03/1999) Rv. 213581 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - DELL'INTERESSATO | Promissario acquirente dell'immobile sequestrato in base a contratto preliminare - Legittimazione - Esclusione - Ragione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - DELL'INTERESSATO
L'ambito dei soggetti legittimati a proporre richiesta di riesame del sequestro preventivo è più ristretto rispetto a quello dei soggetti che hanno il diritto di proporre istanza di sequestro conservativo (nella prima ipotesi l'art. 322 c.p.p. fa riferimento ai soggetti "che avrebbero diritto alla restituzione", mentre nella seconda l'art. 318 c.p.p. attribuisce il diritto a "chiunque vi abbia interesse"). Ne consegue che il promissario acquirente in virtù di contratto preliminare, essendo titolare di un mero diritto di credito, non rientra tra i soggetti che possono proporre l'istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 318 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 318 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 322 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)