Sez. L, Sentenza n. 14134 del 27/07/2004 (Rv. 574999 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Natura di processo chiuso del giudizio di rinvio - Conseguenze sui poteri del giudice e delle parti - In caso di Cassazione per vizi di motivazione - Individuazione - Limiti - Cassazione per vizio di motivazione su idoneità di atto interruttivo della prescrizione - Ritenuta irrilevanza della prescrizione da parte del giudice del rinvio - Perché assorbita dalla previsione di termine di decadenza - Esorbitanza dai poteri del giudice del rinvio - Sussistenza - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE
La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si configura non già come atto di impugnazione, ma come attività di impulso processuale volta a riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata e, come tale, instaura un processo chiuso, nel quale, da un lato, è alle parti preclusa ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, prove (eccetto il giuramento decisorio), nonché conclusioni diverse - salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza di cassazione - e, dall'altro, al giudice di rinvio competono gli stessi poteri del giudice di merito che ha pronunciato la sentenza cassata. Ne consegue che, in relazione ad una sentenza di cassazione con rinvio per vizio di motivazione, con la quale gli era stato demandato di valutare l'idoneità di un atto ad interrompere un termine di prescrizione, il giudice del rinvio esorbita dai limiti del giudizio di rinvio allorquando rilevi che la questione di prescrizione è irrilevante, in quanto l'applicazione del termine prescrizionale (nella specie ex art. 6, ultimo comma, della legge n. 138 del 1943) sarebbe impedita dall'applicabilità di un termine decadenziale (nella specie rispettato e relativo all'instaurazione del procedimento amministrativo), atteso che in tal modo esercita un potere (oltre che riservato alla parte ex art. 2969 cod. civ.) in violazione della natura di processo chiuso del giudizio di rinvio, restando, del resto, esclusa la riconducibilità del suo esercizio al principio per cui, nell'ipotesi di cassazione con rinvio per carenza o contraddittorietà di motivazione, il potere del giudice del rinvio non è limitato ai soli punti censurati sotto tale profilo nella sentenza di cassazione, da considerarsi isolati dal restante materiale probatorio, ma, nel limite dello specifico capo della sentenza di annullamento e con l'obbligo di giustificazione del proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente od implicitamente enunciato in detta sentenza (che gli impone di sopperire alle carenze da essa riscontrate), comprende l'esercizio di tutte le facoltà che competevano originariamente al giudice del merito, relativamente ai poteri di indagine e di valutazione della prova.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 394, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)