Sez. 1, Sentenza n. 1174 del 15/05/1984 Cc. (dep. 04/07/1984) Rv. 165153 - 01
PROVA PENALE - IN GENERE - ASSUNZIONE - DOCUMENTI E SCRITTURE - IN GENERE - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - ATTO DI POLIZIA GIUDIZIARIA - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
PROVA PENALE - IN GENERE - ASSUNZIONE - DOCUMENTI E SCRITTURE - IN GENERE - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - ATTO DI POLIZIA GIUDIZIARIA - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Le intercettazioni telefoniche compiute dalla polizia giudiziaria, anche se per eseguirle occorre la preventiva autorizzazione della competente autorità giudiziaria, sono pur sempre Atti di polizia giudiziaria per cui non debbono essere precedute dalla comunicazione giudiziaria. (Conf. Sez. I 22 febbraio 1979, pino ed altri).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 226 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 226 ter, Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)