diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 6695 del 16/07/1994 (Rv. 487409 - 01)

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Norme di edilizia - Licenza di costruzione - In genere | Concessione - Effetti - Distanze legali - Violazione delle norme del regolamento edilizio - Sindacabilità da parte del giudice.
Stato
decisa il 1994-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487409-01

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Norme di edilizia - Licenza di costruzione - In genere

La licenza edilizia ha il limitato scopo di rimuovere un ostacolo pubblicistico alla libera esplicazione del diritto di edificare, ma non trasforma l'attività del privato in attività di interesse generale e lascia impregiudicati gli eventuali limiti privatistici che precludano la costruzione, per cui, nonostante la concessa licenza edilizia, resta sindacabile da parte del giudice l'operato di chi ha effettuato la costruzione per quanto riguarda il concreto accertamento di eventuali violazioni delle norme del regolamento edilizio sulle distanze legali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)