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Codice di Procedura Penale

Testo in vigore al

Art. 100 Decisioni che ammettono o escludono la parte civile

1. L'ordinanza che respinge la costituzione di parte civile non pregiudica il successivo esercizio dell'azione in giudizio civile.

2. L'ammissione della parte civile non pregiudica la decisione del giudice penale sul diritto della parte stessa ad ottenere le restituzioni e il risarcimento del danno.

3. Se in qualunque stato e grado del procedimento la costituzione della parte civile viene dichiarata nulla, rimangono tuttavia validi gli atti dell'istruzione e del giudizio penale.

4. Per quanto riguarda le spese e i danni che l'intervento della parte civile abbia cagionato all'imputato e al responsabile civile, si applicano le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'articolo 103.

Art. 101 Revoca espressa della costituzione di parte civile

1. La costituzione della parte civile puo' essere revocata in ogni stato e grado del procedimento con le forme stabilite nella prima parte dell'articolo 93 e nella prima parte dell'articolo 94.

2. La dichiarazione di revoca fatta prima del dibattimento produce effetto anche se non e' notificata al pubblico ministero, all'imputato e al responsabile civile, ma chi ha revocato la costituzione rimane obbligato per le spese degli atti compiuti in conseguenza della mancata notificazione.

Art. 102 Casi in cui la costituzione di parte civile si considera revocata

1. Se la parte civile, citata per il dibattimento di primo grado, non compare per qualsiasi motivo nel corso del dibattimento stesso o si allontana dall'udienza senza aver presentato nel momento prescritto le sue conclusioni, la costituzione di parte civile si considera revocata, salva quando ne e' il caso l'applicazione delle sanzioni stabilite dalla legge contro i testimoni non comparsi.

2. La mancata comparizione o l'allontanamento della parte civile non puo' mai determinare il rinvio del dibattimento.

Art. 103 Effetti della revoca della costituzione di parte civile

1. La parte civile che ha revocato espressamente la sua costituzione non puo' proporre azione in sede civile neppure per la rifusione delle spese, salvo che ne abbia fatto espressa riserva nell'atto di revocazione.

2. La parte civile la cui costituzione deve considerarsi revocata a norma dell'articolo 102 conserva il diritto di proporre la sua azione in sede civile.

3. Avvenuta la revoca della costituzione a norma dei due articoli precedenti, il giudice penale non puo' conoscere delle spese e dei danni che l'intervento della parte civile ha cagionato all'imputato e al responsabile civile. L'azione relativa puo' essere proposta davanti al giudice civile.

Art. 104 Prove proposte dalla parte civile

1. La parte civile puo' proporre mezzi di prova per accertare i fatti e determinare i danni.

Art. 105 Esercizio dell'azione civile da parte del pubblico ministero nell'interesse di incapaci

1. L'azione civile nel procedimento penale puo' essere esercitata dal pubblico ministero nell'interesse del danneggiato, quando questi e' incapace per infermita' di mente o per eta' minore di far valere i propri diritti e non vi e' chi lo rappresenti.

Art. 106 Esercizio dell'azione civile e obbligo della testimonianza

1. Chi ha diritto di esercitare l'azione civile anche se si e' costituito parte civile non puo' esimersi per tale motivo dall'obbligo della testimonianza.

Sezione III. Del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per l'ammenda

Art. 107 Diritto di citare il responsabile civile

1. Il responsabile civile per il fatto dell'imputato puo' essere citato nel procedimento penale ad istanza della parte civile. Anche l'imputato puo' essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati, per il caso in cui venga prosciolto dalla responsabilita' penale.

2. Copia della citazione deve essere notificata al pubblico ministero ed all'imputato.

3. Il pubblico ministero puo' richiedere la citazione del responsabile civile solo quando esercita l'azione civile a' termini dell'articolo 105. Tale citazione deve notificarsi all'imputato.

4. L'originale della citazione con la relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario e' depositato nella cancelleria e unito agli atti del procedimento.

Art. 108 Termini per la citazione del responsabile civile

1. Nel procedimento con istruzione formale la citazione del responsabile civile deve essere fatta al piu' tardi per il dibattimento fissato per la prima volta; negli altri procedimenti deve esser fatta per tale dibattimento.

2. Non e' consentita la citazione del responsabile civile nel corso del dibattimento o per il dibattimento rinviato.

Art. 109 Citazione del responsabile civile nell'istruzione formale

1. La citazione del responsabile civile durante l'istruzione formale e' ordinata con decreto dal giudice istruttore ad istanza della parte civile, o, nei casi preveduti dall'articolo 105, a richiesta del pubblico ministero.

2. Il decreto contiene:

  1. 1° le generalita' della parte civile o l'indicazione dell'ufficio del pubblico ministero richiedente; le generalita' del responsabile civile se questi e' una persona fisica, e negli altri casi l'indicazione della persona giuridica chiamata a rispondere e la designazione del suo legittimo rappresentante che deve comparire;

  2. 2° l'indicazione del procedimento penale per cui avviene la citazione, con l'enunciazione sommaria delle istanze che si propongono contro il responsabile civile;

  3. 3° l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui il responsabile civile deve comparire per essere interrogato, con invito a provvedere alla propria difesa, osservato il termine stabilito nell'ultimo capoverso dell'articolo 264;

  4. 4° la data e la sottoscrizione del giudice istruttore e del cancelliere.

3. L'irregolarita' della citazione o della notificazione non ne impedisce il rinnovamento durante l'istruzione quando questo e' possibile. Se non e' possibile, il responsabile civile puo' essere citato per il dibattimento.

Art. 110 Citazione del responsabile civile per il dibattimento

1. La citazione del responsabile civile per il dibattimento e' ordinata con decreto a istanza della parte civile, e nei casi preveduti dall'articolo 105 a richiesta del pubblico ministero, dal presidente della corte o del tribunale ovvero dal pretore, davanti a cui deve aver luogo il giudizio.

2. Il decreto contiene, oltre le indicazioni stabilite nei numeri 1° e 2° dell'articolo precedente:

  1. 1° l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, osservato il termine stabilito negli articoli 405, 407 e 409;

  2. 2° la nomina di un difensore d'ufficio se ne e' il caso;

  3. 3° l'avvertimento che durante il termine per comparire il responsabile civile o il suo difensore ha facolta' di esaminare nel luogo dove si trovano le cose sequestrate, di prendere cognizione e di estrarre copia in cancelleria degli atti e dei documenti;

  4. 4° l'indicazione del termine utile per proporre le prove a difesa;

  5. 5° la data e la sottoscrizione del presidente o del pretore e del cancelliere.

Art. 111 Nullita' della citazione del responsabile civile

1. La citazione del responsabile civile e' nulla se per omissione o per erronea indicazione di qualche elemento essenziale il responsabile civile e' stato posto in condizione di non poter esercitare i suoi diritti nel procedimento.

2. La nullita' della notificazione rende nulla la citazione.

3. Quando la citazione e' dichiarata nulla, il giudice non puo' ordinare il rinvio del dibattimento, ma la parte civile conserva il diritto di proporre l'azione contro il responsabile civile davanti il giudice civile.

Art. 112 Intervento volontario del responsabile civile

1. Quando vi e' costituzione di parte civile o quando il pubblico ministero esercita l'azione civile a' termini dell'articolo 105, il responsabile civile puo' intervenire volontariamente nel procedimento, fino a che non siano compiute per la prima volta le formalita' di apertura del dibattimento.

Art. 113 Formalita' per l'intervento volontario del responsabile civile

1. L'intervento volontario del responsabile civile si propone con dichiarazione fatta personalmente o per mezzo di procuratore speciale. La dichiarazione deve contenere a pena d'inammissibilita' l'indicazione delle generalita' di chi intende intervenire, del suo domicilio per le notificazioni, del procedimento in cui vuole intervenire e l'esposizione sommaria dei motivi che giustificano l'intervento.

2. Prima del dibattimento, la dichiarazione d'intervento volontario del responsabile civile deve essere presentata per iscritto nella cancelleria della corte o del tribunale, ove e' in corso l'istruzione formale. Nei procedimenti con istruzione sommaria e in quelli di competenza del pretore la dichiarazione e' presentata nella cancelleria del giudice competente per il giudizio.

3. La dichiarazione e le successive istanze dell'intervenuto devono essere notificate a sua cura al pubblico ministero e alle altre parti, e hanno effetto dal giorno in cui fu eseguita l'ultima notificazione.

4. Nel dibattimento la dichiarazione e' ricevuta dal cancelliere che assiste all'udienza con atto separato da unirsi al processo verbale.

Art. 114 Difensore del responsabile civile

1. Al responsabile civile ammesso al patrocinio gratuito che ne faccia domanda il giudice istruttore, il pretore o il presidente della corte o del tribunale, davanti a cui e' in corso l'istruzione o il giudizio, nomina un difensore.

2. Il patrocinio gratuito non puo' essere conceduto al responsabile civile che abbia un difensore di fiducia e se e' stato conceduto deve essere revocato.

Art. 115 Effetti della revoca della costituzione di parte civile rispetto al responsabile civile

1. La citazione o l'intervento del responsabile civile non ha effetto se avviene la revoca, a norma degli articoli 101 e 102, della costituzione di parte civile.

Art. 116 Esclusione del responsabile civile

1. Chi e' stato citato come responsabile civile puo' essere messo fuori causa a istanza propria o del pubblico ministero che non ne abbia richiesto la citazione ovvero dell'imputato.

2. Chi e' intervenuto volontariamente come responsabile civile puo' essere messo fuori causa ad istanza del pubblico ministero, della parte civile o dell'imputato.

Art. 117 Istanza per l'esclusione del responsabile civile proposta nell'istruzione formale

1. Durante l'istruzione formale l'istanza indicata nell'articolo precedente e' proposta nel termine di tre giorni da quello in cui la citazione o l'intervento del responsabile civile fu notificato all'istante. Essa deve essere motivata ed e' presentata per iscritto nella cancelleria dell'ufficio giudiziario davanti al quale e' in corso l'istruzione.

2. Nel termine di tre giorni da quello della presentazione l'atto a cura dell'istante deve essere notificato a chi promosse la citazione o all'intervenuto, che puo' presentare le sue deduzioni in ugual termine successivo.

3. I termini predetti sono stabiliti a pena di decadenza.

4. Il giudice decide senza ritardo con ordinanza, salvo che ritenga di dover differire la decisione ad un altro momento dell'istruzione.

5. Quando per il tempo in cui e' proposta l'istanza la decisione su di essa ritarderebbe la chiusura della istruzione, si provvede nel dibattimento.

Art. 118 Effetti dell'ammissione o della esclusione del responsabile civile nell'istruzione formale

1. Contro la citazione o l'intervento del responsabile civile ammesso durante l'istruzione formale puo' essere proposta nel dibattimento l'istanza menzionata nei due articoli precedenti anche per i motivi rigettati nella istruzione appena compiute per la prima volta le formalita' di apertura del dibattimento.

2. Se durante l'istruzione formale il responsabile civile citato o intervenuto e' stato messo fuori causa, una nuova citazione o un nuovo intervento, anche per i motivi rigettati nell'istruzione, e' ammissibile, ma devono essere osservati i termini rispettivamente stabiliti negli articoli 108 e 112.

Art. 119 Istanza per l'esclusione del responsabile civile proposta nel dibattimento

1. L'istanza per l'esclusione dalla causa del responsabile civile puo' essere proposta nel dibattimento, appena compiute per la prima volta le formalita' di apertura, quando la citazione o l'intervento ha avuto luogo anteriormente.

2. Quando l'intervento avviene nel dibattimento, l'istanza deve essere proposta subito dopo la dichiarazione d'intervento.

3. Il giudice, sentite le parti, provvede immediatamente con ordinanza, salvo che ritenga di differire la decisione. Questa deve essere in ogni caso pronunciata prima dell'inizio della discussione finale.

Art. 120 Potere del giudice per l'esclusione del responsabile civile

1. Il responsabile civile puo' essere messo fuori causa dal giudice anche d'ufficio con ordinanza, in qualsiasi stato del procedimento di primo grado, prima dell'inizio della discussione finale nel dibattimento.