Sez. L, Sentenza n. 2293 del 09/04/1984 (Rv. 434342 - 01)
PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - DOMANDA - PROCEDIMENTO - RAPPORTO CON IL GIUDIZIO DI MERITO - AUTONOMIA DEI DUE PROCEDIMENTI - EFFETTI - IMPUGNABILITÀ DEI PROVVEDIMENTI CONCLUSIVI - CONSEGUENZE - RIGETTO DELL'ISTANZA DI AMMISSIONE - PROPOSIZIONE - MEZZI.*
PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - DOMANDA - PROCEDIMENTO - RAPPORTO CON IL GIUDIZIO DI MERITO - AUTONOMIA DEI DUE PROCEDIMENTI - EFFETTI - IMPUGNABILITÀ DEI PROVVEDIMENTI CONCLUSIVI - CONSEGUENZE - RIGETTO DELL'ISTANZA DI AMMISSIONE - PROPOSIZIONE - MEZZI.*
Il procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello stato previsto dagli artt. 11 e seguenti della legge 11 agosto 1973 n. 533 è completamente autonomo rispetto al giudizio di merito, ancorché a questo strumentale, e l'autonomia dei due procedimenti comporta necessariamente l'autonoma e distinta impugnabilità dei provvedimenti conclusivi dei medesimi, con la conseguenza che l'eventuale illegittimità del provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio statale dev'essere fatta valere in Sede di reclamo del provvedimento medesimo (ai sensi degli artt. 742 bis e 737 e seguenti cod. proc. civ.) e non già in Sede d'impugnazione della sentenza di merito (ai sensi degli artt. 323 e seguenti cod. proc. civ.). (V 706/81, mass n 411177).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 742 bis, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)