Sez. 1, Ordinanza n. 666 del 16/03/1977 Cc. (dep. 27/06/1977) Rv. 136291 - 01
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - REATO CONTINUATO - CRITERIO DELLA CESSAZIONE DELLA CONTINUAZIONE - PROCESSI IN FASE DIVERSA - INAPPLICABILITA.*
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - REATO CONTINUATO - CRITERIO DELLA CESSAZIONE DELLA CONTINUAZIONE - PROCESSI IN FASE DIVERSA - INAPPLICABILITA.*
In caso di continuazione fra piu reati, la Competenza per territorio spetta per tutti al giudice istruttore del luogo in cui la continuazione e cessata, solamente se i vari processi si trovino (tutti) in fase istruttoria: in caso contrario, non essendo possibile provvedere alla riunione dei processi e procedere ad una acquisizione e ad una ricostruzione critica unitaria delle prove, trova applicazione l'art 39, comma primo, cod proc pen, con la conseguenza che ogni processo restera istruito dal giudice istruttore del luogo in cui il reato oggetto del processo stesso fu consumato (nella specie uno dei due giudici istruttori aveva gia chiuso l'istruzione e rinviato a giudizio l'imputato).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 39 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 81
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)