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Sez. 3 - , Ordinanza n. 13748 del 31/05/2018 (Rv. 649042 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) | Trasporto ferroviario di tifoseria calcistica - Atti vandalici e criminosi perpetrati durante il viaggio - Carenza di dotazioni di bordo antincendio - Consapevolezza - Omesso "blocco" del treno - Prosecuzione del viaggio - Successivo decesso di passeggero per incendio doloso - Causalità omissiva integrante inadempimento - Enunciato controfattuale.
Stato
decisa il 2018-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649042-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI)

Nel quadro delle obbligazioni assunte dal vettore, in forza di trasporto ferroviario di tifoseria calcistica, vi è quella di far viaggiare i convogli con la dotazione antincendio; sicché, nel caso di atti vandalici e criminosi perpetrati durante il viaggio, laddove la successiva prosecuzione dopo una sosta presso una stazione sia avvenuta nella consapevole assenza di tale dotazione (nella specie, estintori), l'omesso "blocco" del treno da parte del gestore del servizio ferroviario integra inadempimento contrattuale idoneo ed esplicare contributo causale rispetto al decesso di un passeggero per incendio doloso commesso da terzi, non assumendo il predetto incendio doloso rilievo causale esclusivo all'esito dell'enunciato "controfattuale" proprio della causalità ipotetica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 1679, Cod. Civ. art. 1681, Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)