Sez. U, Sentenza n. 6023 del 19/11/1979 (Rv. 402729 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - ESPERIBILITA IN PENDENZA DI OPPOSIZIONE DI TERZO - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - ESPERIBILITA IN PENDENZA DI OPPOSIZIONE DI TERZO - ESCLUSIONE.*
Il regolamento preventivo di giurisdizione, il quale postula che la causa non sia decisa nel merito in primo grado (art 41 primo comma cod proc civ), non e esperibile in pendenza di opposizione di terzo, proposta a norma dell'art 404 cod proc civ, atteso che questo mezzo d'impugnazione riapre il giudizio dopo un procedimento di primo o secondo grado, gia concluso con una sentenza di merito, sia pure non definitiva, passata in giudicato o comunque esecutiva.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)