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Sez. U, Sentenza n. 6023 del 19/11/1979 (Rv. 402729 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - ESPERIBILITA IN PENDENZA DI OPPOSIZIONE DI TERZO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402729-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - ESPERIBILITA IN PENDENZA DI OPPOSIZIONE DI TERZO - ESCLUSIONE.*

Il regolamento preventivo di giurisdizione, il quale postula che la causa non sia decisa nel merito in primo grado (art 41 primo comma cod proc civ), non e esperibile in pendenza di opposizione di terzo, proposta a norma dell'art 404 cod proc civ, atteso che questo mezzo d'impugnazione riapre il giudizio dopo un procedimento di primo o secondo grado, gia concluso con una sentenza di merito, sia pure non definitiva, passata in giudicato o comunque esecutiva.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)