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Sez. 3, Sentenza n. 119 del 05/01/1966 (Rv. 320232 - 01)

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI PRECEDENTI - IN GENERE.*
Stato
decisa il 1966-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320232-01

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI PRECEDENTI - IN GENERE.*

L'art 2, capoverso, l 23 maggio 1950, n 253, non e applicabile quando tra il contratto di locazione stipulato posteriormente al 1 marzo 1947 e quello precedente soggetto a proroga sussiste un semplice nesso cronologico, occorrendo, invece, un nesso di derivazione genetica tra l'uno e l'altro rapporto, in modo che il secondo trovi la sua causale in quello precedente. La permanenza del conduttore nell'immobile dopo il provvedimento di convalida della licenza per finita locazione non incide sulla efficacia del giudicato, sicche il rapporto locativo successivo e sempre del tutto indipendente da quello al quale ha posto termine la licenza convalidata. Del pari, dopo la transazione della lite insorta tra le parti circa la prorogabilita o meno del contratto di locazione, il nuovo accordo deve ritenersi autonomo e svincolato, ai fini dell'applicabilita dello art 2 della legge n 253 del 1950, da quella precedente. (Conf 1386/64; 3311/60; 2954/60; 889/60; 98/59; 1338/55; V 1306/62; 470'61; 2703'60; 125'59; 3320'58; 1633'58; 1520'58).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)