Sez. 1, Ordinanza n. 18556 del 08/06/2026 (Rv. 678840-01)
BENI - PERTINENZE, DIFFERENZE DALLE COSE COMPOSTE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - IN GENERE | Casa familiare - Assegnazione di altro immobile - Vincolo pertinenziale - Necessità - Limiti - Esigenze della prole. FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE - In genere.
BENI - PERTINENZE, DIFFERENZE DALLE COSE COMPOSTE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - IN GENERE
Qualora il giudice decida, nel migliore interesse dei figli, di assegnare oltre la casa familiare anche un altro immobile autonomo e non contiguo di pertinenza della prima, il potere di imporre limiti al diritto dominicale deve essere sempre esercitato nei limiti di quanto previsto dall'art. 337 sexies c.c., trattandosi di un provvedimento in favore del genitore convivente con i figli e nell'interesse di costoro, per cui l'assegnazione del bene pertinenziale deve avvenire tenendo prioritariamente conto dell'interesse di questi ultimi, in modo che anche l'immobile pertinenziale deve direttamente rispondere all'interesse della prole a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, risultando perciò estranea a tale decisione ogni diversa valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di altra natura dei coniugi o dei figli.
Cod. Civ. art. 337 sexies, Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)