Sez. 6, Sentenza n. 1530 del 09/12/1970 Ud. (dep. 01/04/1971) Rv. 117455 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - ANIMUS DEFENDENDI - IRRILEVANZA.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - ANIMUS DEFENDENDI - IRRILEVANZA.*
In tema di calunnia, l'avere agito per difendersi non costituisce causa di esclusione dell'elemento psicologico, perche l'animus defendendi e gli altri motivi per cui il calunniatore agisce sono irrilevanti, allorche sussistono la volontarieta della falsa accusa e la conoscenza dell'innocenza degli incolpati. (V 114548, anno 1970, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)