Sez. 4, Sentenza n. 41408 del 17/09/2013 Cc. (dep. 07/10/2013) Rv. 256401 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE | Ricorso per Cassazione - Mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. - Rilevabilità - Condizioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE
In tema di patteggiamento, non è consentito all'imputato, dopo l'intervenuto e ratificato accordo, proporre questioni, in sede di ricorso per cassazione, in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., senza precisare per quali specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto essere applicata al momento del giudizio. (Nella specie, la Corte, non avendo il ricorrente indicato le specifiche ragioni per l'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile il ricorso).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)