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Sez. T, Ordinanza n. 32514 del 13/12/2025 (Rv. 677239-01)

AGRICOLTURA - BONIFICA - CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORZIALI | Consorzi di bonifica - L.r. Puglia n. 4 del 2012 - Preventiva approvazione del piano di bonifica - Requisito di validità per la riscossione dei contributi consortili - Esclusione - Ultrattività dei previgenti piani di classifica fino all'approvazione del piano di bonifica - Presunzione del beneficio - Onere della prova contraria del contribuente. CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI - In genere.
Stato
decisa il 2025-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677239-01

AGRICOLTURA - BONIFICA - CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORZIALI

In tema di consorzi di bonifica, la preventiva approvazione del piano di bonifica, di cui all'art. 3 della l.r. Puglia n. 4 del 2012, non costituisce requisito di validità del piano di classifica, ai fini della riscossione dei contributi consortili, in quanto atto di contenuto meramente programmatico, per come si evince dalla disciplina transitoria dell'art. 42, comma 7, della medesima legge, che sancisce l'ultrattività dei previgenti piani di classifica fino all'approvazione del piano di bonifica; ne consegue che il consorzio di bonifica è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente.

Legge Reg. Puglia 13/03/2012 num. 4 art. 3, Legge Reg. Puglia 13/03/2012 num. 4 art. 42 com. 7, Cod. Civ. art. 860, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 3, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)