Sez. 1, Sentenza n. 1411 del 12/06/1984 Cc. (dep. 05/09/1984) Rv. 165498 - 01
PENA - FUNGIBILITÀ - OPERATIVITÀ - DURATA DEI TERMINI DELLA CUSTODIA PREVENTIVA - ESCLUSIONE - SOPRAVVENUTA CAUSA ESTINTIVA - IRRILEVANZA.*
PENA - FUNGIBILITÀ - OPERATIVITÀ - DURATA DEI TERMINI DELLA CUSTODIA PREVENTIVA - ESCLUSIONE - SOPRAVVENUTA CAUSA ESTINTIVA - IRRILEVANZA.*
Il principio della fungibilità della pena è operante solo nella fase di esecuzione e non può essere mai fatto valere per invocare la riduzione dei termini di custodia preventiva. Pertanto, il fatto che a posteriori, per effetto di una sopravvenuta causa estintiva la pena inflitta con sentenza irrevocabile per un altro reato risulti inutilmente espiata, non toglie all'espiazione stessa l'effetto sospensivo della custodia per il reato ancora sub judice. (V mass n 126824).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 271 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)