Sez. 1, Sentenza n. 1428 del 17/05/1974 (Rv. 369512 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE - PROVVEDIMENTO - IN GENERE - MOTIVAZIONE - NECESSITA - REQUISITI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE - PROVVEDIMENTO - IN GENERE - MOTIVAZIONE - NECESSITA - REQUISITI.*
Il decreto di ammissione alla procedura di amministrazione controllata, pronunciato dal tribunale ai sensi dell'art 188 della legge fallimentare, trattandosi di provvedimento giurisdizionale, deve essere, sia pure succintamente, motivato. Poiche, peraltro, la legge fallimentare richiede per l'ammissione al beneficio che l'imprenditore si trovi in temporanea difficolta di adempiere le proprie obbligazioni, possa rimediare la situazione e sia meritevole (artt 187 e 193), in tanto puo ritenersi che il giudice abbia adempiuto l'Obbligo della motivazione, in quanto il provvedimento di ammissione alla procedura di amministrazione controllata contenga l'indicazione degli elementi contabili e di fatto, risultanti dallo stato analitico ed estimativo delle attivita allegato alla domanda di ammissione, i quali abbiano convinto il tribunale circa la temporaneita dello stato di difficolta finanziaria dell'imprenditore e della rimediabilita di tale stato entro il termine massimo di un anno (citati artt 187, 193), nonche l'esposizione delle ragioni che abbiano fatto ritenere lo stesso imprenditore meritevole del beneficio. (Conf 3416'68, mass n 336495).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)