Sez. 1, Sentenza n. 8531 del 03/04/2008 (Rv. 602549 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - RECESSO DEL SOCIO | Azione intentata da società cooperativa per i danni derivanti dalla violazione degli obblighi del socio - Qualità di socio del convenuto - Onere della prova - A carico della società - Relativa eccezione su fatto estintivo della qualità di socio - Onere della prova - A carico del socio - Fattispecie.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - RECESSO DEL SOCIO
In base ai principi generali sulla distribuzione dell'onere della prova, la cooperativa che agisca per i danni derivanti dalla violazione degli obblighi inerenti alla qualità di socio del convenuto è tenuta a dimostrare il fatto costitutivo del suo diritto, rappresentato dalla qualità di socio del convenuto; nel caso in cui quest'ultimo alleghi il fatto estintivo della qualità di socio è tenuto a fornire la prova del recesso e della sua legittimità, mentre la società che contesti la sussistenza o efficacia del recesso può limitarsi a proporre una mera difesa, senza dover introdurre nel processo fatti ulteriori. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte territoriale, la quale aveva rigettato la domanda risarcitoria sul presupposto che la società attrice non avesse fornito la relativa prova, invertendo in tal modo l'onere della prova che, in virtù del principio enunciato, incombeva sul socio che aveva eccepito l'esistenza di un valido recesso).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)